Sentenza n. 293/2026 - Catania, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 2315/23 in data 29 maggio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 2315/2023, relativa all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 2315/2023, con la quale era stato accertato il suo diritto all’accredito della carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge. La sentenza era passata in giudicato e risultava notificata all’Amministrazione il 13 aprile 2024. Nonostante ciò, il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorso è stato notificato il 26 novembre 2025, quindi dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertati il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, la regolare intimazione dell’Amministrazione e l’inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, oppure dalla sua notificazione su istanza di parte se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario dotato della necessaria professionalità; il commissario dovrà provvedere in via sostitutiva entro ulteriori 60 giorni e comunicare tempestivamente il proprio insediamento alla Segreteria della Sezione. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il termine dilatorio deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione; nel caso concreto il termine era già decorso quando è stato proposto il ricorso.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando la decisione da eseguire è passata in giudicato, è stata portata a conoscenza dell’amministrazione e quest’ultima non ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia.
- Nei confronti della Pubblica Amministrazione, l’azione esecutiva può essere proposta soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato; il mancato rispetto del termine impedisce la tempestiva proposizione dell’azione, mentre il suo decorso consente di procedere esecutivamente.
- In caso di persistente inottemperanza dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un responsabile dell’amministrazione e prevedendo la facoltà di delega a un funzionario dotato della necessaria professionalità, affinché provveda in via sostitutiva entro un termine stabilito dal giudice.
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