Sentenza n. 12281/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensiva Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - del Giudizio della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al Provvedimento n. -OMISSIS- di prot. del 14.02.2024, consegnato per notifica in pari data (All.12), con cui la ricorrente (-OMISSIS-) è stata dichiarata “INIDONEO/A” al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale” con la seguente motivazione: “CONSIDERATO CHE IL/LA CONCORRENTE ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto: ha riportato il coefficiente _2_ nell''apparato _PS_ in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: NOTE DI INSICUREZZA”; - della Relazione di Visita Psichiatrica del 14.02.2024 (-OMISSIS- di cartellino) n. -OMISSIS- di prot., con il quale la Commissione per gli Accertamenti psico-fisici è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità psico-fisica della ricorrente (PS: -OMISSIS-note di insicurezza – cfr. All.11 – pag.18), conosciuto in esito ad istanza di accesso agli atti del 19.02.2024 (All.13); - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione, sulla cui base è stato formulato il giudizio di inidoneità; - del Bando -OMISSIS- di prot. del 02.05.2023, pubblicato in pari data sul portale InPA, con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto il “Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell''Arma dei Carabinieri”; - ove occorra e per quanto di ragione, dell''Art. 10, comma 8 (“Accertamenti psico-fisici”) del Bando di Concorso, nella parte in cui dispone che “Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Questi ultimi potranno tuttavia presentare, entro dieci giorni dalla notifica della inidoneità, istanza di riesame (come da modello in allegato “Q”), riferita solo alle cause che ne hanno determinato l''inidoneità. Tale istanza, da inoltrare all''indirizzo pec cnsristanzariesame@pec.carabinieri.it, dovrà essere corredata della pertinente documentazione sanitaria rilasciata, entro i predetti termini, da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura sanitaria privata accreditata col servizio sanitario nazionale o regionale (in questo caso, la documentazione dovrà riportare gli estremi dell''accreditamento). L''istanza non sarà accolta: - se avanzata oltre dieci giorni dalla notifica della inidoneità (non sarà accettata documentazione medica rilasciata al di fuori del predetto arco temporale); - in caso di positività alle sostanze psicotrope; - in caso di giudizio d''inidoneità per il profilo psichiatrico”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell''Arma dei Carabinieri”, unitamente agli allegati A, B, C, D, E, F e G; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. Con richiesta di adozione di ogni più opportuna misura cautelare volta a consentire all''odierna ricorrente di proseguire l''iter concorsuale, previa rivalutazione del profilo psichiatrico, relativamente all''Apparato psichico – PS, in riforma della valutazione ottenuta durante le prove psico-fisiche sostenute dall''aspirante, con espressa disposizione di un nuovo colloquio. Con conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali, con ogni statuizione consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 18\6\2024: Ricorso per la declaratoria di illegittimità e l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della Graduatoria finale di merito, pubblicata in data 07.05.2024, per le riserve di posti di cui all’art. 1 c. 1 lett. b) (civili), in relazione al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale”; - del Giudizio della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al Provvedimento n. -OMISSIS- di prot. del 14.02.2024, consegnato per notifica in pari data, con cui la ricorrente (-OMISSIS-) è stata dichiarata “INIDONEO/A” al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale” con la seguente motivazione: “CONSIDERATO CHE IL/LA CONCORRENTE ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto: ha riportato il coefficiente _2_ nell’apparato _PS_ in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: NOTE DI INSICUREZZA”; - della Relazione di Visita Psichiatrica del 14.02.2024 (-OMISSIS- di cartellino) n. -OMISSIS- di prot., con il quale la Commissione per gli Accertamenti psico-fisici è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità psico-fisica della ricorrente (PS: -OMISSIS-note di insicurezza), conosciuto in esito ad istanza di accesso agli atti del 19.02.2024; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione, sulla cui base è stato formulato il giudizio di inidoneità; - del Bando -OMISSIS- di prot. del 02.05.2023, pubblicato in pari data sul portale InPA, con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha indetto il “Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri”; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’Art. 10, comma 8 (“Accertamenti psico-fisici”) del Bando di Concorso, nella parte in cui dispone che “Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Questi ultimi potranno tuttavia presentare, entro dieci giorni dalla notifica della inidoneità, istanza di riesame (come da modello in allegato “Q”), riferita solo alle cause che ne hanno determinato l’inidoneità. Tale istanza, da inoltrare all’indirizzo pec cnsristanzariesame@pec.carabinieri.it, dovrà essere corredata della pertinente documentazione sanitaria rilasciata, entro i predetti termini, da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura sanitaria privata accreditata col servizio sanitario nazionale o regionale (in questo caso, la documentazione dovrà riportare gli estremi dell’accreditamento). L’istanza non sarà accolta: - se avanzata oltre dieci giorni dalla notifica della inidoneità (non sarà accettata documentazione medica rilasciata al di fuori del predetto arco temporale); - in caso di positività alle sostanze psicotrope; - in caso di giudizio d’inidoneità per il profilo psichiatrico”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri”, unitamente agli allegati A, B, C, D, E, F e G; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica, con particolare riferimento al profilo psichiatrico, adottato nell'ambito del concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché la successiva graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione per gli accertamenti psico-fisici che l'aveva dichiarata inidonea al concorso per avere riportato il coefficiente 2 nell'apparato psichico, in ragione della diagnosi di «note di insicurezza». Ha contestato anche la relazione di visita psichiatrica, gli atti e verbali della Commissione, il bando e le norme tecniche concorsuali, chiedendo la rivalutazione del profilo psichiatrico mediante un nuovo colloquio e l'accertamento del diritto a essere dichiarata idonea. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria finale di merito. Dal testo non risultano esaminati nel merito specifici vizi di legittimità, poiché la causa è stata definita per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 19 maggio 2026, con la quale è stata rappresentata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti. Ha quindi dichiarato improcedibile il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare la legittimità del giudizio di inidoneità, della graduatoria o degli ulteriori atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, mentre le spese della verificazione, liquidate in euro 500,00, sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La dichiarazione della parte ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara in modo espresso la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito.
- La declaratoria di improcedibilità può estendersi anche ai motivi aggiunti quando l'interesse alla decisione viene meno con riferimento all'intero giudizio così integrato.
- In una pronuncia definita esclusivamente per ragioni processuali, le spese possono essere compensate per giusti motivi; le spese di una verificazione possono tuttavia essere poste autonomamente a carico della parte che l'ha determinata o sostenuta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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