Cassazione Penale, Sentenza n. 46770/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Deduce tre motivi: 1) violazione di legge per non aver considerato il tempo silente intercorrente tra l'ultima contestazione e l'inizio della misura; 2) vizio di motivazione perché l'ordinanza avrebbe valutato solo il tempo trascorso dall'inizio della misura senza esaminare la concreta e attuale sussistenza del pericolo di reiterazione, nonostante l'assenza di delitti negli ultimi due anni e la cessazione delle attività economiche; 3) travisamento dei motivi di appello, carenza e illogicità della motivazione e mancata valutazione di specifiche esigenze cautelari (con particolare riferimento all'inquinamento probatorio non presente nell'ordinanza genetica).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tempo rilevante per valutare la revoca o la sostituzione della misura sia solo quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura cautelare e non il tempo silente tra il fatto e l'inizio della misura (il tempo silente rileva solo nella fase genetica). I primi due motivi sono stati considerati generici e privi di specificità; il terzo motivo è stato ritenuto non specifico perché non ha contestato in modo critico la parte motivazionale che ha indicato il rischio di reiterazione (anche in ragione della possibilità di commissione di reati da domicilio e della convivenza con la coniuge coindagata). Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
articolo 310 cod. proc. pen.
Predisposizione del ricorso per cassazione avverso ordinanze; qui il ricorso è stato proposto ai sensi di tale norma ma la Corte lo dichiara inammissibile per genericità e carenza di specificità.
articolo 616 cod. proc. pen.
Disciplina delle conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: pagamento delle spese processuali e previsione del versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma per imporre il pagamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Per le istanze di revoca o sostituzione della custodia cautelare il periodo rilevante ai fini valutativi è il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura, non il tempo intercorrente tra l'ultimo fatto contestato e l'arresto (tempo silente rileva principalmente nella fase genetica).
- La semplice indicazione del tempo trascorso dai fatti non è sufficiente: per ottenere la revoca o la sostituzione occorrono elementi concreti e specifici che dimostrino resipiscenza o l'attenuazione delle esigenze cautelari.
- Le censure generiche e prive di specificità sono soggette a dichiarazione di inammissibilità in Cassazione; è necessario confrontare punto per punto la motivazione impugnata e fornire argomentazioni critiche precise.
- Il pericolo di reiterazione può fondarsi anche sulla possibilità materiale di commettere reati dal domicilio (ad esempio tramite interposta persona) e sulla presenza in casa di soggetti coindagati, elementi che i giudici possono ritenere idonei a giustificare la misura.
- Se si contesta la motivazione per la non considerazione di esigenze cautelari diverse dal pericolo di reiterazione (es. inquinamento probatorio), bisogna provare che tali esigenze erano state effettivamente prospettate nella decisione genetica e dimostrare concretamente la loro attualità.
- Ricorrere senza adeguata specificità espone al rischio non solo di inammissibilità ma anche di condanna al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende; pertanto la strategia difensiva deve essere dettagliata e documentata.
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