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Circolare

Circolare numero 174 del 27-9-2001

Provvedimenti della Banca d’Italia del 30 agosto e del 17 settembre 2001. Variazione del tasso di riferimento al 4,25% con decorrenza dal 5 settembre 2001 e al 3,75% dal 19 settembre 2001.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica i nuovi tassi ufficiali di riferimento fissati dalla Banca d’Italia: 4,25% dal 5 settembre 2001 e 3,75% dal 19 settembre 2001. Di conseguenza vengono aggiornati l’interesse di differimento, l’interesse di dilazione sulle rateazioni e le misure delle sanzioni civili per ritardato o omesso versamento dei contributi, con effetti distinti in base alla data di decorrenza delle inadempienze e alle diverse fattispecie previste dalla legge. Viene inoltre chiarito che, per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime-rate" deve intendersi sostituito dal tasso di riferimento.

Nuovi tassi ufficiali di riferimento e aggiornamento di interessi e sanzioni civili sui contributi

Nuovi tassi ufficiali di riferimento e aggiornamento di interessi e sanzioni civili

La circolare recepisce i provvedimenti della Banca d’Italia pubblicati sulle Gazzette Ufficiali n. 204 del 3 settembre 2001 e n. 217 del 18 settembre 2001, con cui il tasso ufficiale di riferimento viene fissato prima al 4,25% e poi al 3,75%. Tali variazioni incidono sul calcolo degli interessi di differimento e di dilazione, nonché sulla determinazione delle sanzioni civili dovute per omissioni o ritardi contributivi.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e le delibere del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 30 agosto 2001 e del 17 settembre 2001. Per l’interesse di differimento viene inoltre richiamato l’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla L. n. 402 del 29 luglio 1996, che prevede la maggiorazione di 6 punti rispetto al tasso di riferimento.

Nuova misura dell’interesse di differimento

L’interesse di differimento, applicabile nei casi di autorizzazione al rinvio del termine di versamento dei contributi, risulta pari a:

  • 10,25% dal 5 settembre 2001, in corrispondenza del TUR al 4,25%;
  • 9,75% dal 19 settembre 2001, in corrispondenza del TUR al 3,75%.

La circolare specifica inoltre che, per i differimenti relativi alla retribuzione del mese di settembre 2001, si applica l’aliquota del 9,75%.

Interessi di dilazione sulle rateazioni

Le rateazioni concesse dal 5 settembre 2001 devono essere calcolate con riferimento al tasso del 10,25%; quelle concesse dal 19 settembre 2001 con riferimento al tasso del 9,75%. La Direzione provvederà all’aggiornamento delle tabelle centrali con i nuovi valori.

Sanzioni civili per omissioni e ritardi contributivi

La circolare precisa che le nuove misure delle sanzioni civili si applicano alle inadempienze sorte secondo diverse fattispecie, sempre con riferimento alla decorrenza indicata dalla legge.

Per le inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1 ottobre 2000, la sanzione è pari ai TUR aumentati di 5,5 punti: quindi 9,75% annuo con TUR al 4,25% e 9,25% annuo con TUR al 3,75%, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. a) e lett. b) secondo periodo, della L. 23 dicembre 2000 n. 388.

Per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, nonché per i contributi denunciati oltre un anno dalla scadenza o denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso per le inadempienze sorte dal 1 ottobre 2000 è fissato al 30% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000.

Per le inadempienze previste dall’art. 116, comma 10, della medesima legge, sorte successivamente al 30 settembre 2000 e a condizione che il pagamento avvenga nei termini fissati dall’Istituto, si applicano ancora i TUR maggiorati di 5,5 punti, quindi 9,75% e 9,25% annuo.

Procedure concorsuali e sanzione ridotta

Per le procedure concorsuali, richiamate nella parte prima, punto 3.1, della circolare n. 65/1997, il riferimento al "prime-rate" deve essere sostituito con il tasso di riferimento, ossia 4,25% e 3,75%.

Viene infine ribadito che la sanzione ridotta non può mai essere inferiore al limite legale degli interessi legali. La circolare conclude con la firma del Direttore Generale Trizzino.

Punti principali

Nuovi tassi ufficiali di riferimento

La Banca d’Italia ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 4,25% con decorrenza 5 settembre 2001 e al 3,75% con decorrenza 19 settembre 2001, in base al D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e alle delibere della BCE del 30 agosto 2001 e del 17 settembre 2001.

Interesse di differimento

L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996 convertito dalla L. n. 402/1996, diventa pari al 10,25% dal 5 settembre 2001 e al 9,75% dal 19 settembre 2001. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, si applica il 9,75% a partire dalla retribuzione del mese di settembre 2001.

Interesse di dilazione sulle rateazioni

Per le rateazioni concesse dal 5 settembre 2001 l’interesse di dilazione va calcolato sul tasso del 10,25%; per quelle concesse dal 19 settembre 2001 sul tasso del 9,75%. I nuovi tassi saranno inseriti nelle tabelle centrali a cura della Direzione.

Sanzioni civili per ritardato pagamento di inadempienze denunciate

Per le inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro 30 giorni, sorte dal 1 ottobre 2000, la sanzione civile è pari ai TUR maggiorati di 5,5 punti, ossia 9,75% annuo con TUR al 4,25% e 9,25% annuo con TUR al 3,75%, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. a) e b) secondo periodo della L. 388/2000.

Sanzioni civili per omesso pagamento o denuncia tardiva

Per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, oppure per i contributi denunciati oltre un anno dalla scadenza o denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso per le inadempienze sorte dal 1 ottobre 2000 è pari al 30% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000.

Altre inadempienze e procedure concorsuali

Per le inadempienze sorte successivamente al 30 settembre 2000, previste dall’art. 116, comma 10, della L. 388/2000, e a condizione che il pagamento avvenga nei termini fissati dall’Istituto, si applicano i TUR maggiorati di 5,5 punti, quindi 9,75% e 9,25% annuo. Per le procedure concorsuali il riferimento al "prime-rate" della circolare n. 65/1997 deve intendersi sostituito dal tasso di riferimento (4,25% e 3,75%).

Limite minimo della sanzione ridotta

Viene ricordato che l’importo della sanzione ridotta non può comunque essere inferiore al limite fissato dalla legge, ossia agli interessi legali.

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