Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3178/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 17352/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 17352/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 17352/2025. Nel giudizio di appello il Comune di Anzio ha eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, in relazione alla mancata o non corretta evocazione in giudizio di alcuni controinteressati. All'udienza pubblica del 16 aprile 2026 la parte appellante ha chiesto un termine per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza processuale degli appellanti, senza assumere alcuna decisione sul merito dell'appello. Ai sensi dell'art. 49 c.p.a. ha assegnato alla parte appellante un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati. Ha inoltre disposto il deposito nel fascicolo telematico della documentazione comprovante il tempestivo adempimento entro il termine perentorio del 30 maggio 2026. Ogni decisione di merito è rimasta impregiudicata. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 17 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per assegnare un termine perentorio all'appellante ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e per disporre il deposito della prova dell'adempimento.

Massime di principio

  • Quando nel giudizio di appello venga sollevata un'eccezione relativa al difetto di integrità del contraddittorio, il giudice può assegnare alla parte interessata un termine perentorio per evocare in giudizio i controinteressati ai sensi dell'art. 49 c.p.a., rinviando la trattazione della causa e lasciando impregiudicata ogni decisione sul merito.
  • L'integrazione del contraddittorio deve essere comprovata mediante il deposito tempestivo della relativa documentazione nel fascicolo telematico entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.