Cassazione Penale, Sentenza n. 307/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere per reati connessi a traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduce: 1) insufficienza della motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza di gravi indizi per i capi 1 e 3 (contestando la qualificazione di fornitore stabile e l'interpretazione delle intercettazioni, in particolare l'espressione "uova fresche"); 2) per il capo 4 si contesta che non sarebbe menzionato nell'informativa alla base della misura; 3) per il capo 7 bis si rileva discrasia tra la traccia GPS (a circa 3 km) e la ricostruzione accusatoria che li vorrebbe nello stesso luogo; 4) si contesta l'applicabilità delle presunzioni legislative (art. 275, comma 3 c.p.p.) e si sostiene la non necessità della custodia in carcere alla luce del tempo trascorso, della limitata presenza dell'imputato nelle indagini e della disarticolazione del sodalizio, proponendo misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico).
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondati gli elementi indicati nell'ordinanza impugnata: la sussistenza di gravi indizi circa l'appartenenza e il ruolo di fornitore stabile nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1), la plausibile interpretazione dell'espressione "uova fresche" come riferimento a prove di sostanza prima di una fornitura (capo 3), la valutazione analitica dei fatti relativi al capo 4 e l'insussistenza del profilo probatorio prospettato dal ricorrente sul capo 7 bis. Ha inoltre condiviso l'applicazione delle presunzioni dell'art. 275, comma 3 c.p.p., ritenendo la custodia cautelare proporzionata alla gravità dei fatti e al quadro indiziario; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha disposto gli adempimenti conseguenti.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 73 e 74
I reati contestati sono quelli previsti dalla normativa sugli stupefacenti; il Tribunale ha valorizzato le intercettazioni, i movimenti e le consegne per ritenere sussistenti gravi indizi di traffico e di associazione finalizzata allo spaccio
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Il Tribunale ha fatto ricorso alle presunzioni legislative previste dall'art. 275, comma 3 per ritenere sussistenti le esigenze cautelari e giustificare la custodia in carcere, considerata proporzionata allo stato degli elementi probatori
Codice di procedura penale, art. 616
Norma procedurale applicata per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali
Massime di principio
- La qualificazione di "fornitore stabile" in una associazione per delinquere può desumersi da intercettazioni, continuità delle forniture, consistenza delle quantità e rapporto diretto con il vertice del sodalizio; non è necessaria una prova di un accordo scritto o formale
- Espressioni criptiche (es. "uova fresche") possono essere interpretate come linguaggio in codice riferito a stupefacenti se contestualizzate con termini tecnici (grammi, provini) e con il successivo svolgimento degli eventi
- L'assenza di menzione di un capo nell'informativa non invalida automaticamente l'uso di quell'elemento in sede cautelare: l'imputazione provvisoria è formulata dal Pubblico Ministero sulla base degli elementi acquisiti, e ciò che conta è la valutazione delle risultanze istruttorie
- Discrepanze apparenti tra dati GPS e ricostruzioni conversazionali non escludono in partenza la partecipazione: il giudice valuta la totalità degli elementi (conversazioni, movimenti, ruoli) e può ritenere sufficienti altri indizi colleganti
- Le presunzioni di pericolosità previste dall'art. 275, comma 3 c.p.p. sono idonee a giustificare la custodia cautelare quando il quadro indiziario e la gravità della fattispecie lo confermano; tuttavia il difensore dovrebbe contestarle puntualmente con elementi concreti (es. proposta di misure alternative, documento medico, prova di assenza di recidiva) per orientare diversamente la valutazione del giudice
- Per contrastare ordinanze cautelari fondate su intercettazioni e movimenti, il difensore dovrebbe proporre elementi probatori alternativi, evidenziare incongruenze fattuali precise e motivare perché misure meno afflittive sarebbero adeguate e proporzionate
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