Sentenza del 17/09/2020 n. 4068 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 258/2020 CARTELLA ESATTORIALE - NOTIFICA - Copia fotostatica della notifica - valore - Efficacia probatoria- Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità probatoria della copia fotostatica della relata di notifica (o dell'avviso di ricevimento) prodotta dall'agente della riscossione, sostenendo la non conformità rispetto all'originale e quindi chiedendo che tale copia fosse priva di efficacia probatoria.
La decisione
La decisione ha stabilito che, in mancanza di difformità o segni di alterazione specificamente indicati e purché la copia sia leggibile negli elementi essenziali e identificativi, non è legittimo il disconoscimento della copia fotostatica. Per escludere ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, va valutata la specificità delle difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi gli elementi presuntivi; va inoltre attribuito rilievo all'attestazione dell'agente della riscossione circa la conformità delle copie alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. In sostanza il giudice ha ritenuto probative le copie in assenza di anomalie specifiche e motivate.
Norme richiamate
nessuna norma specifica menzionata nella massima
La massima si fonda su principi generali di prova documentale e sulla valutazione della conformità della copia agli originali sulla base degli elementi istruttori disponibili, compresa l'attestazione dell'agente della riscossione; non viene richiamata una norma testuale nella sintesi fornita.
Massime di principio
- La copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento ha efficacia probatoria se è leggibile negli elementi essenziali e non presenta segni evidenti di alterazione.
- Chi disconosce la conformità della copia deve indicare difformità specifiche e non può limitarsi a contestazioni generiche per privarla di ogni valore probatorio.
- L'attestazione dell'agente della riscossione sulla conformità delle copie alle riproduzioni informatiche degli originali costituisce elemento rilevante e rafforza il valore probatorio delle copie prodotte.
- La mancanza di una certificazione formale di conformità non esclude automaticamente l'efficacia probatoria delle copie: il giudice deve valutare il contesto probatorio complessivo e gli elementi presuntivi disponibili.
- In situazioni analoghe il ricorrente dovrebbe produrre prove concrete di alterazione o difformità (es.: incongruenze di contenuto, segni di manipolazione, testimonianze o documentazione contraria) per ottenere l'esclusione della prova documentale prodotta dalla pubblica amministrazione.
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