Cassazione Penale, Sentenza n. 30452/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il decreto del 28/06/2023 della Corte di Appello di Firenze che aveva nuovamente rigettato l'appello contro la misura di prevenzione della confisca disposta dal Tribunale di Firenze il 5/05/2021. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 27 d.lgs. 159/2011 per mancato rispetto del termine di 1 anno e 6 mesi per la decisione di appello; (ii) violazioni dei diritti e carenze motivazionali circa la sussistenza della pericolosità generica e qualificata (artt. 1, 4, 16, 24 d.lgs. 159/2011) e della compatibilità con CEDU (artt. 2, 6, 7); (iii) l'uso in motivazione di mere supposizioni, segnalazioni di polizia e fatti per i quali il ricorrente era stato prosciolto o archiviato; (iv) mancata o insufficiente prova della provenienza illecita dei beni oggetto di confisca, sproporzione patrimoniale non adeguatamente dimostrata e mancata considerazione degli accertamenti patrimoniali e della consulenza di parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: il termine di 1 anno e 6 mesi previsto dall'art. 27 comma 6 d.lgs. 159/2011 decorre ex novo dal deposito della motivazione della sentenza di annullamento della Cassazione, per cui la Corte territoriale si è pronunciata nei termini. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché attengono a vizi di merito o carenze di motivazione non configurabili come violazioni di legge deducibili in Cassazione (se non in presenza di motivazione assente o meramente apparente). Nel merito, inoltre, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello coerente e sufficiente: i giudici di merito hanno analiticamente indicato gli elementi fattuali e indiziari utili a fondare la pericolosità generica e qualificata e la riconducibilità dei beni alla provenienza illecita; è stato ribadito il principio che il giudice di prevenzione può valorizzare elementi emersi in procedimenti penali anche se non sfociati in condanna, purché adeguatamente motivati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.), con richiamo a profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)
art. 27, comma 6; artt. 1, 4, 16, 24; art. 10
L'art. 27, comma 6 (termine di 1 anno e 6 mesi per la decisione dei giudici di appello) è stato interpretato nel senso che, dopo annullamento da parte della Cassazione, il termine decorre ex novo dal deposito della motivazione della sentenza della Cassazione. Gli artt. richiamati definiscono i presupposti soggettivi e oggettivi della pericolosità e della confisca; la Corte ha ammesso la valutazione autonoma degli elementi probatori in sede di prevenzione ai fini dell'accertamento della pericolosità e della provenienza illecita dei beni.
codice di procedura penale
art. 525; art. 125; art. 530, comma 2; art. 606, lett. e); art. 616
Art. 525 citato come motivo di annullamento precedente; art. 125 relativo all'obbligo di motivazione: la Cassazione ricorda che sono deducibili in sede di legittimità solo violazioni di legge o motivazione assente/apparente. L'art. 530, comma 2 (sentenza di assoluzione) non impedisce che elementi fattuali accertati possano essere valorizzati nel giudizio di prevenzione. L'art. 606 limita i motivi di impugnazione in Cassazione; art. 616 consente la condanna alle spese per ricorsi inammissibili.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamata dal ricorrente per profili di tutela dei diritti processuali e sostanziali; la Corte ha ritenuto invece che non vi sia violazione degli standard CEDU perché la valutazione di pericolosità e la motivazione risultano adeguate e rispettose dei principi, nei limiti del sindacato di legittimità.
Massime di principio
- Il termine di 1 anno e 6 mesi previsto dall'art. 27 d.lgs. 159/2011 per la decisione di appello decorre ex novo dal deposito della motivazione della sentenza della Cassazione in caso di annullamento con rinvio; quindi il calcolo dei termini deve considerare la data di deposito della motivazione.
- In Cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione sono ammissibili solo i motivi che denunciano violazioni di legge o l'assenza/apparenza della motivazione; le semplici divergenze sul merito o la richiesta di rivalutazione dei fatti non sono sindacabili in sede di legittimità.
- Nel giudizio di prevenzione il giudice può valorizzare elementi e indizi emersi in procedimenti penali (anche in presenza di proscioglimenti, archiviazioni o sentenze non condannatorie) purché i fatti siano delineati con sufficiente chiarezza e la loro utilizzazione sia adeguatamente motivata.
- Spetta al proposto l'onere di allegare e, se possibile, dimostrare la legittima provenienza dei beni (principio della "vicinanza della prova"); mere affermazioni generiche non sono sufficienti a interrompere il ragionamento sulla sproporzione e sulla provenienza illecita.
- La sproporzione tra redditi leciti dichiarati e valore del patrimonio può giustificare la confisca; l'invocazione generica di proventi da evasione fiscale non neutralizza automaticamente le argomentazioni sulla sproporzione e sulla riconducibilità dei beni.
- Il giudice di merito non è obbligato a confutare punto per punto tutte le deduzioni difensive se la motivazione globale mostra di avere preso in considerazione i fatti decisivi e rende logica la decisione adottata.
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