Cassazione Penale, Sentenza n. 29593/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha confermato la loro responsabilità per bancarotta fraudolenta in qualità di amministratori di fatto della Sport Toler s.r.l. I motivi articolati sono quattro: (1) (solo Grigoletto) vizio di notifica/citazione per il giudizio di appello, per presunta mancata osservanza del termine di cui all'art. 601 c.p.p. e notificazione a mani proprie tempestiva senza rispettare le formalità; (2) vizio di motivazione rispetto alla responsabilità contestata nel capo B (art. 223, comma 2, n.2 legge fallimentare), per mancato confronto della Corte d'appello con le censure di appello che attribuivano le operazioni al legale rappresentante di diritto e non ai ricorrenti; (3) nullità della sentenza per difetto di congruità tra contestazioni (si sostiene che elementi ascritti nel capo B dovrebbero appartenere al capo A); (4) censure analoghe al punto 2 riferite specificamente alla posizione di Servadio, con rilevanti elementi probatori (testimonianze, uso di automezzo aziendale come custode, dichiarazioni dell'amministratore di diritto) che, secondo la difesa, non sono stati criticamente valutati dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (notificazione) ritenendo che la notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. fosse tempestiva e valida, anche alla luce dell'accertamento anagrafico che attestava il trasferimento e la cancellazione dal comune del domicilio dichiarato, e ha escluso rilievo alla notifica a mani proprie successiva. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato e generico. I motivi secondi e quarti sono stati ritenuti fondati: la Corte d'appello non ha fornito un esame critico e motivato delle specifiche censure di appello, limitandosi a richiamare la motivazione del giudice di prime cure senza stabilire il necessario rapporto dialettico con i motivi di appello. Per tale vizio di motivazione la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello affinché, nel nuovo giudizio, dia risposta puntuale e motivata alle censure proposte dagli imputati.
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La notificazione diretta al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, è valida quando il domicilio dichiarato risulti inidoneo per accertata irreperibilità o trasferimento anagrafico dell'imputato; in tali casi la ripetizione dell'accertamento in loco non è necessaria
art. 601 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al termine per la citazione dell'imputato per il giudizio di appello; la censura di tardività va valutata con riferimento anche alla validità della notificazione effettuata al difensore
legge fallimentare
art. 223, secondo comma, n. 2, legge fallimentare
Norma che descrive la fattispecie di bancarotta fraudolenta contestata; la responsabilità è stata oggetto di critica per insufficiente valutazione delle prove che avrebbero indicato il coinvolgimento esclusivo dell'amministratore di diritto
art. 210 cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni del coimputato sentito con le forme previste dall'art.210; la valutazione di attendibilità di tali dichiarazioni era oggetto di censura
disposizioni sulle impugnazioni
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per delimitare i motivi ammissibili in cassazione e i limiti della censura
art. 581 cod. proc. pen. (modificato)
art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150)
Richiamato per sottolineare i requisiti di specificità dei motivi d'appello e la giurisprudenza che considera generiche le censure prive di rilievo critico concreto; la Corte segnala che l'appello deve contenere rilievi sviluppati, pena l'inammissibilità per genericità
Massime di principio
- Sulle notificazioni: quando gli uffici anagrafici attestano il trasferimento o la cancellazione del domicilio, la notificazione al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p. è valida e non è obbligatorio ripetere accertamenti sul posto; la notificazione a mani proprie successiva è superflua e non invalida il procedimento se quella precedente era regolare
- Sulla motivazione d'appello: la Corte d'appello non può limitarsi a richiamare la motivazione del giudice di primo grado quando l'appellante formula censure specifiche; deve invece svolgere un esame critico e motivato punto per punto, altrimenti la decisione è viziata da insufficiente motivazione e suscettibile di annullamento
- Sulle censure generiche o confuse: motivi vaghi o che non espongono chiaramente l'oggetto della contestazione sono destinati a essere dichiarati infondati o inammissibili; l'impugnazione deve evidenziare in modo preciso il ragionamento critico rispetto alle valutazioni probatorie
- Sul contenuto probatorio in tema di amministratore di fatto: se l'appellante produce argomenti e prove che offrono una lettura alternativa dei fatti (es. attribuzione delle operazioni al legale rappresentante di diritto, ruolo marginale di un imputato), il giudice d'appello deve confrontarsi con tali argomenti o motivare la loro irrilevanza
- Sulle conseguenze del vizio di motivazione: se la Corte di cassazione riscontra il mancato esame critico di specifiche censure d'appello, procede all'annullamento con rinvio affinché il giudice di merito fornisca una decisione che risponda alle ragioni dell'impugnazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29382/2023 del 07/07/2023
- Sentenza penale · 7 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29418/2023 del 07/07/2023
- Sentenza penale · 7 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29419/2023 del 07/07/2023
- Sentenza penale · 7 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29494/2023 del 07/07/2023
- Sentenza penale · 7 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29499/2023 del 07/07/2023
- Sentenza penale · 7 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29500/2023 del 07/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →