Cassazione Penale, Sentenza n. 15774/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la misura cautelare del divieto di dimora applicata a Morra, per la ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni raccolte in altro procedimento (contro il clan dei "casalesi"). La Procura ha dedotto violazione degli artt. 266 e 270 c.p.p., sostenendo che il procedimento a carico di Morra fosse connesso a quello principale (reati associativi e reati collegati) e che, quindi, le intercettazioni fossero utilizzabili secondo l'art. 270 c.p.p. nella versione vigente nel periodo della "riforma Orlando" (2019-2023).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico: la Procura si è limitata a richiamare le argomentazioni del G.I.P. senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva escluso la sussistenza della connessione tra i procedimenti ex art. 12 lett. b) c.p.p. Il Tribunale del riesame aveva osservato che i decreti autorizzativi delle intercettazioni riguardavano indagini sulle infiltrazioni del clan dei "casalesi" e non facevano riferimento alla vicenda di Morra; inoltre la condotta corruttiva ascritta a Morra sarebbe stata riferibile a interessi di imprenditori estranei alle dinamiche associative (non risultando neppure contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1). Non essendovi specifiche censure della motivazione del riesame, il ricorso è stato respinto per inammissibilità.
Norme richiamate
art. 319 c.p.
Reato di corruzione: reato contestato nell'ambito del procedimento a carico di Morra, oggetto della misura cautelare impugnata.
art. 416-bis c.p.
Delitto di associazione di tipo mafioso: rilevante per valutare la connessione tra procedimenti e per l'applicazione dell'aggravante; il Tribunale del riesame ha rilevato l'assenza di contestazione dell'aggravante a carico di Morra.
art. 416-ter c.p.
Reato collegato alle fattispecie associative (finanziamento o altre condotte): richiamato tra i reati del procedimento principale da cui provengono le intercettazioni.
art. 452-quaterdecies c.p.
Norma indicata tra quelle oggetto del procedimento principale; rilevanza nella ricostruzione del contesto investigativo delle intercettazioni.
art. 266 c.p.p.
Norma procedurale invocata dalla Procura come violata nella decisione del riesame (riguarda i motivi di impugnazione e le modalità del riesame delle misure).
art. 270 c.p.p.
Regola sull'utilizzabilità delle intercettazioni tra procedimenti connessi: la Procura ha sostenuto che, nella versione 'Orlando' (2019-2023), le intercettazioni potevano essere utilizzate nel procedimento contro Morra purché sussistesse la connessione; il Tribunale del riesame ha escluso tale connessione.
art. 12 lett. b) c.p.p.
Criterio per individuare la connessione tra procedimenti: il Tribunale del riesame ha ritenuto che non ricorra, atteso che i decreti autorizzativi delle intercettazioni facevano riferimento a indagini diverse (clan dei 'casalesi') e non alla vicenda di Morra.
art. 416-bis.1 c.p.
Riferimento all'aggravante collegata all'adesione o al rapporto con l'associazione mafiosa; la mancata contestazione di tale aggravante nel capo di imputazione di Morra è stata usata dal riesame per argomentare la non connessione.
Massime di principio
- Per ottenere l'utilizzabilità di intercettazioni svolte in altro procedimento è necessario dimostrare in modo puntuale la connessione tra i procedimenti (art. 12 lett. b) e art. 270 c.p.p.): non basta un richiamo generico alla comune area investigativa.
- Gli atti di impugnazione devono contenere censure specifiche e motivate rispetto alla decisione impugnata: un ricorso che si limita a riproporre le argomentazioni della fase precedente senza confrontarsi con la motivazione del giudice del riesame rischia l'inammissibilità.
- La presenza di intercettazioni autorizzate per indagini su un gruppo criminoso non implica automaticamente la loro utilizzabilità in procedimenti distinti se i decreti autorizzativi e il materiale raccolto non riguardano direttamente la vicenda contestata.
- La mancata contestazione di aggravanti connesse all'associazione (es. aggravante di cui all'art. 416-bis) può rafforzare l'argomento difensivo circa l'assenza di legami associativi e, quindi, l'assenza di connessione tra procedimenti.
- In fase di riesame o impugnazione il confronto diretto con le ragioni del giudice di merito (analisi punto per punto delle argomentazioni) è essenziale per evitare il rigetto per carenza di specificità.
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