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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15774/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la misura cautelare del divieto di dimora applicata a Morra, per la ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni raccolte in altro procedimento (contro il clan dei "casalesi"). La Procura ha dedotto violazione degli artt. 266 e 270 c.p.p., sostenendo che il procedimento a carico di Morra fosse connesso a quello principale (reati associativi e reati collegati) e che, quindi, le intercettazioni fossero utilizzabili secondo l'art. 270 c.p.p. nella versione vigente nel periodo della "riforma Orlando" (2019-2023).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico: la Procura si è limitata a richiamare le argomentazioni del G.I.P. senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva escluso la sussistenza della connessione tra i procedimenti ex art. 12 lett. b) c.p.p. Il Tribunale del riesame aveva osservato che i decreti autorizzativi delle intercettazioni riguardavano indagini sulle infiltrazioni del clan dei "casalesi" e non facevano riferimento alla vicenda di Morra; inoltre la condotta corruttiva ascritta a Morra sarebbe stata riferibile a interessi di imprenditori estranei alle dinamiche associative (non risultando neppure contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1). Non essendovi specifiche censure della motivazione del riesame, il ricorso è stato respinto per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 319 c.p.

    Reato di corruzione: reato contestato nell'ambito del procedimento a carico di Morra, oggetto della misura cautelare impugnata.

  • art. 416-bis c.p.

    Delitto di associazione di tipo mafioso: rilevante per valutare la connessione tra procedimenti e per l'applicazione dell'aggravante; il Tribunale del riesame ha rilevato l'assenza di contestazione dell'aggravante a carico di Morra.

  • art. 416-ter c.p.

    Reato collegato alle fattispecie associative (finanziamento o altre condotte): richiamato tra i reati del procedimento principale da cui provengono le intercettazioni.

  • art. 452-quaterdecies c.p.

    Norma indicata tra quelle oggetto del procedimento principale; rilevanza nella ricostruzione del contesto investigativo delle intercettazioni.

  • art. 266 c.p.p.

    Norma procedurale invocata dalla Procura come violata nella decisione del riesame (riguarda i motivi di impugnazione e le modalità del riesame delle misure).

  • art. 270 c.p.p.

    Regola sull'utilizzabilità delle intercettazioni tra procedimenti connessi: la Procura ha sostenuto che, nella versione 'Orlando' (2019-2023), le intercettazioni potevano essere utilizzate nel procedimento contro Morra purché sussistesse la connessione; il Tribunale del riesame ha escluso tale connessione.

  • art. 12 lett. b) c.p.p.

    Criterio per individuare la connessione tra procedimenti: il Tribunale del riesame ha ritenuto che non ricorra, atteso che i decreti autorizzativi delle intercettazioni facevano riferimento a indagini diverse (clan dei 'casalesi') e non alla vicenda di Morra.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Riferimento all'aggravante collegata all'adesione o al rapporto con l'associazione mafiosa; la mancata contestazione di tale aggravante nel capo di imputazione di Morra è stata usata dal riesame per argomentare la non connessione.

Massime di principio

  • Per ottenere l'utilizzabilità di intercettazioni svolte in altro procedimento è necessario dimostrare in modo puntuale la connessione tra i procedimenti (art. 12 lett. b) e art. 270 c.p.p.): non basta un richiamo generico alla comune area investigativa.
  • Gli atti di impugnazione devono contenere censure specifiche e motivate rispetto alla decisione impugnata: un ricorso che si limita a riproporre le argomentazioni della fase precedente senza confrontarsi con la motivazione del giudice del riesame rischia l'inammissibilità.
  • La presenza di intercettazioni autorizzate per indagini su un gruppo criminoso non implica automaticamente la loro utilizzabilità in procedimenti distinti se i decreti autorizzativi e il materiale raccolto non riguardano direttamente la vicenda contestata.
  • La mancata contestazione di aggravanti connesse all'associazione (es. aggravante di cui all'art. 416-bis) può rafforzare l'argomento difensivo circa l'assenza di legami associativi e, quindi, l'assenza di connessione tra procedimenti.
  • In fase di riesame o impugnazione il confronto diretto con le ragioni del giudice di merito (analisi punto per punto delle argomentazioni) è essenziale per evitare il rigetto per carenza di specificità.

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