Sentenza del 20/03/2015 n. 1694 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella pagamento - Tributi erariali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa al contributo unificato non versato per atti giudiziari, contestando in sostanza l'esistenza del diritto dell'amministrazione a procedere alla riscossione. La questione riguarda la distinzione tra opposizione all'esecuzione, prevista dall'art. 615, comma 1, c.p.c., con cui si contesta l'an dell'esecuzione — cioè il diritto di procedere esecutivamente per mancanza originaria o sopravvenuta del titolo — e opposizione agli atti esecutivi, con cui si contestano soltanto le modalità o la regolarità formale dell'esecuzione.
La decisione
La contestazione della cartella è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, poiché riguardava il presupposto sostanziale della riscossione: l'obbligo di versare il contributo unificato. Non si trattava quindi di una mera irregolarità formale degli atti esecutivi, ma della contestazione del diritto stesso dell'amministrazione di procedere alla riscossione. Dal testo fornito non emerge l'esito processuale concreto, né una pronuncia espressa di accoglimento o rigetto; emerge però il principio secondo cui tale controversia rientra nell'ambito dell'art. 615, comma 1, c.p.c.
Norme richiamate
Art. 615, comma 1, codice di procedura civile
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto.
La norma disciplina l'opposizione all'esecuzione, diretta a contestare l'an dell'esecuzione, ossia l'esistenza o la persistenza del diritto del creditore di procedere forzatamente. La contestazione dell'obbligo di versare il contributo unificato riguarda il titolo sostanziale della pretesa e non soltanto le modalità dell'esecuzione.
Massime di principio
- Per distinguere i rimedi, occorre verificare l'oggetto della contestazione: se si nega il diritto stesso di procedere alla riscossione o l'esistenza del debito, si tratta di opposizione all'esecuzione; se si contestano solo forma, notificazione o modalità degli atti, si tratta di opposizione agli atti esecutivi.
- L'impugnazione di una cartella relativa a un tributo o contributo non dovuto, non sorto o non esigibile attiene normalmente all'an della riscossione.
- La qualificazione dell'opposizione dipende dal contenuto sostanziale delle censure, non dal nome utilizzato dalla parte nell'atto.
- La contestazione dell'obbligo di pagamento del contributo unificato riguarda il presupposto della pretesa dell'amministrazione e deve essere distinta dalle doglianze meramente formali relative agli atti della procedura.
- Dal solo testo disponibile non è possibile ricavare con certezza chi abbia ottenuto una decisione favorevole nel merito; pertanto l'indicazione del vincitore non è determinabile sulla base delle informazioni fornite.
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