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Sentenza

Sentenza del 17/09/2020 n. 4093 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 261/2020 IRAP - Presupposto - Esistenza di un'autonoma organizzazione - Accertamento di fatto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

la controversia verteva sulla sussistenza del presupposto dell'IRAP costituito dall'"autonoma organizzazione" di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997: in particolare, si doveva accertare se l'attività del professionista fosse svolta avvalendosi di una organizzazione dotata di consistenza tale da integrare il presupposto impositivo, oppure se gli strumenti e il personale impiegati fossero meramente minimi e di supporto generico all'attività personale del professionista

La decisione

la massima afferma che non ricorre l'autonoma organizzazione quando il contribuente usa beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e si avvale anche in via continuativa di un dipendente con mansioni meramente esecutive, amministrative o segretariali che apportano un contributo mediato o generico; l'accertamento sull'esistenza e sulla consistenza dell'organizzazione è una valutazione di fatto rimessa al giudice tributario e, con riferimento al caso esaminato nella massima, si escludeva l'esistenza di una organizzazione idonea a far sorgere l'obbligo IRAP (quindi l'imposta non era dovuta)

Norme richiamate

  • articolo 2 del decreto legislativo 446/1997

    la norma richiede, per l'assoggettamento a IRAP, l'esistenza di un'autonoma organizzazione con una consistenza effettiva; l'organizzazione è assente quando gli strumenti e il personale impiegati sono solo il minimo indispensabile e il personale ha compiti meramente esecutivi o amministrativi con apporto mediato/generico

Massime di principio

  • La sussistenza dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP è un accertamento di fatto: il giudice tributario valuta la consistenza effettiva dell'organizzazione e la decisione è rimessa alla valutazione di merito.
  • Non basta la mera presenza di beni strumentali o di personale: rileva la quantità e la qualità degli strumenti e delle prestazioni (se eccedenti il minimo indispensabile o se influenti sulla prestazione professionale).
  • Il ruolo del personale è centrale: collaboratori con mansioni meramente esecutive, amministrative o segretariali che svolgono un apporto generico o mediato non configurano di per sé l'autonoma organizzazione.
  • La prova della sussistenza di un'organizzazione 'rilevante' grava sull'amministrazione finanziaria: l'ente deve dimostrare che gli elementi organizzativi superano la soglia del minimo indispensabile e incidono sulla produzione della prestazione professionale.
  • In pratica, per evitare l'assoggettamento a IRAP il professionista dovrebbe dimostrare che beni e personale utilizzati sono funzionali al mero esercizio personale dell'attività e non formano una struttura organizzativa autonoma e consistente.
  • Ogni caso va valutato nel suo complesso: continuità dell'impiego, numero di addetti, livello di autonomia decisionale dei collaboratori, incidenza degli strumenti sull'attività e modalità organizzative sono fattori decisivi.

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