Sentenza del 17/09/2020 n. 4093 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 261/2020 IRAP - Presupposto - Esistenza di un'autonoma organizzazione - Accertamento di fatto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
la controversia verteva sulla sussistenza del presupposto dell'IRAP costituito dall'"autonoma organizzazione" di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997: in particolare, si doveva accertare se l'attività del professionista fosse svolta avvalendosi di una organizzazione dotata di consistenza tale da integrare il presupposto impositivo, oppure se gli strumenti e il personale impiegati fossero meramente minimi e di supporto generico all'attività personale del professionista
La decisione
la massima afferma che non ricorre l'autonoma organizzazione quando il contribuente usa beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e si avvale anche in via continuativa di un dipendente con mansioni meramente esecutive, amministrative o segretariali che apportano un contributo mediato o generico; l'accertamento sull'esistenza e sulla consistenza dell'organizzazione è una valutazione di fatto rimessa al giudice tributario e, con riferimento al caso esaminato nella massima, si escludeva l'esistenza di una organizzazione idonea a far sorgere l'obbligo IRAP (quindi l'imposta non era dovuta)
Norme richiamate
articolo 2 del decreto legislativo 446/1997
la norma richiede, per l'assoggettamento a IRAP, l'esistenza di un'autonoma organizzazione con una consistenza effettiva; l'organizzazione è assente quando gli strumenti e il personale impiegati sono solo il minimo indispensabile e il personale ha compiti meramente esecutivi o amministrativi con apporto mediato/generico
Massime di principio
- La sussistenza dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP è un accertamento di fatto: il giudice tributario valuta la consistenza effettiva dell'organizzazione e la decisione è rimessa alla valutazione di merito.
- Non basta la mera presenza di beni strumentali o di personale: rileva la quantità e la qualità degli strumenti e delle prestazioni (se eccedenti il minimo indispensabile o se influenti sulla prestazione professionale).
- Il ruolo del personale è centrale: collaboratori con mansioni meramente esecutive, amministrative o segretariali che svolgono un apporto generico o mediato non configurano di per sé l'autonoma organizzazione.
- La prova della sussistenza di un'organizzazione 'rilevante' grava sull'amministrazione finanziaria: l'ente deve dimostrare che gli elementi organizzativi superano la soglia del minimo indispensabile e incidono sulla produzione della prestazione professionale.
- In pratica, per evitare l'assoggettamento a IRAP il professionista dovrebbe dimostrare che beni e personale utilizzati sono funzionali al mero esercizio personale dell'attività e non formano una struttura organizzativa autonoma e consistente.
- Ogni caso va valutato nel suo complesso: continuità dell'impiego, numero di addetti, livello di autonomia decisionale dei collaboratori, incidenza degli strumenti sull'attività e modalità organizzative sono fattori decisivi.
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