Sentenza n. 2027/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento: 1) del progetto ABA del Distretto sanitario n.-OMISSIS- con il quale sono state nuovamente eliminate le ore ambulatoriali a seguito della sentenza n-OMISSIS- passata in giudicato; 2) della delibera n. -OMISSIS- e n.-OMISSIS- nella parte in cui il trattamento ABA viene limitato solo ed esclusivamente nei contesti di vita e cioè alle sole terapie domiciliari e scolastiche; e per l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva del diritto del minore ad avere dal SSN tramite l’ASL di Caserta un trattamento riabilitativo ABA come previsto dalle Linee Guida 21 dell’ISS con ore di terapia anche ambulatoriali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: progetto terapeutico ABA e delibere aziendali nella parte in cui limitavano il trattamento alle sole terapie domiciliari e scolastiche, escludendo le ore ambulatoriali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il progetto ABA predisposto dal Distretto sanitario, deducendo la reiterata eliminazione delle ore di terapia ambulatoriale nonostante una precedente sentenza del TAR passata in giudicato. Ha inoltre contestato le delibere aziendali nella parte in cui limitavano il trattamento ABA ai soli contesti di vita, ossia alle terapie domiciliari e scolastiche, chiedendo l'accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, del diritto del minore a ricevere dal Servizio sanitario nazionale, tramite l'ASL, un trattamento riabilitativo conforme alle Linee Guida n. 21 dell'Istituto superiore di sanità, comprensivo anche di ore di terapia ambulatoriale.
La decisione
Nel corso del giudizio l'ASL ha comunicato che il Nucleo di neuropsichiatria infantile aveva ottemperato alla precedente sentenza, sostituendo il piano terapeutico impugnato e aggiungendo quattro ore di terapia ambulatoriale. Il TAR ha rilevato, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente in udienza, che la pretesa risultava soddisfatta. Applicando l'art. 34, comma 5, c.p.a., ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate in ragione dell'esito della controversia e dell'assenza di espresso dissenso delle parti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del ricorso in camera di consiglio con sentenza semplificata, sentite le parti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È stato applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa del ricorrente nel corso del giudizio.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione sostituisce l'atto impugnato e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche sulla base della verifica della sopravvenuta soddisfazione della pretesa effettuata mediante la documentazione dell'amministrazione e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente in udienza.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate quando l'esito della controversia e l'assenza di espresso dissenso delle parti lo giustifichino.
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