Ordinanza n. 5549/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza alla sentenza n. 4857/2021, pubblicata in data 13.07.2021, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Napoli - Sezione Quinta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richiesta di chiarimenti del commissario ad acta in merito agli effetti del dissesto finanziario del Comune sull’esecuzione della sentenza n. 4857/2021, come ulteriormente disciplinata dalla sentenza n. 6457/2025
Esito
La controversia
I proprietari avevano ottenuto la sentenza n. 4857/2021, che aveva dichiarato illegittima l’occupazione comunale dei loro terreni, ordinandone la restituzione previo ripristino e riconoscendo il risarcimento del danno, salva l’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001. Accertata con sentenza n. 6457/2025 l’inottemperanza del Comune, era stato nominato un commissario ad acta e definito il riparto degli incombenti tra Comune e organismo straordinario di liquidazione. Dopo che il Comune è stato dichiarato in dissesto finanziario il 30 luglio 2026, il commissario ha chiesto se tale sopravvenienza precludesse l’esercizio dei suoi poteri. La controversia riguarda quindi i chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato e sulla ripartizione delle competenze tra Comune, commissario ad acta e organismo straordinario di liquidazione.
La decisione
Il TAR ha risposto negativamente al quesito: la dichiarazione di dissesto non impedisce al Comune o al commissario ad acta di effettuare la scelta amministrativa preliminare e motivata tra restituzione del bene e acquisizione ex art. 42-bis. Tale scelta, che comporta una valutazione comparativa dell’interesse pubblico, non compete all’organismo straordinario di liquidazione, le cui attribuzioni sono tecnico-contabili. Se si opta per la restituzione, Comune o commissario devono disporla ed eseguirla, mentre i crediti pecuniari relativi all’occupazione pregressa vanno trasmessi all’organismo di liquidazione. Se si opta per l’acquisizione, la scelta preliminare e la documentazione tecnica, catastale ed estimativa vanno trasmesse all’organismo, cui compete adottare l’atto finale ex art. 42-bis, liquidare le somme e iscrivere la corrispondente posta nella massa passiva. La scelta preliminare non deve assumere la forma di un’acquisizione già perfezionata e subordinata all’approvazione dell’organismo. Il commissario ha ricevuto una proroga di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza; nulla sulle spese, trattandosi di chiarimenti richiesti dall’ausiliario.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
In altri termini, il Comune o il commissario “ad acta” devono compiere una preliminare valutazione comparativa alla luce dell’art. 42-bis e in esecuzione del giudicato e, se la scelta cade sulla restituzione, il Comune o il commissario sono tenuti a disporla e ad eseguirla, mentre le obbligazioni pecuniarie relative all’occupazione pregressa dovranno essere trasmesse all’organismo straordinario di liquidazione.
Il potere di scegliere tra restituzione e acquisizione sanante spetta al Comune o al commissario ad acta, che devono operare una valutazione comparativa motivata. L’organismo straordinario di liquidazione interviene nella fase successiva, per gli aspetti patrimoniali e contabili e, in caso di acquisizione, per l’adozione dell’atto finale e la liquidazione delle somme.
Massime di principio
- La dichiarazione di dissesto finanziario di un ente locale non trasferisce all’organismo straordinario di liquidazione la scelta discrezionale tra la restituzione di un bene illegittimamente occupato e la sua acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001: tale scelta, preceduta da una valutazione comparativa motivata, compete all’ente o al commissario ad acta incaricato dell’esecuzione del giudicato.
- Quando, in esecuzione del giudicato, si opta per la restituzione del bene, l’ente o il commissario ad acta devono disporla ed eseguirla; le obbligazioni pecuniarie relative all’occupazione pregressa sono invece rimesse all’organismo straordinario di liquidazione.
- Quando si sceglie l’acquisizione sanante, la decisione amministrativa preliminare e la documentazione tecnica, catastale ed estimativa devono essere trasmesse all’organismo straordinario di liquidazione, cui compete adottare l’atto finale ex art. 42-bis, liquidare le somme e iscrivere la relativa posta nella massa passiva. La scelta preliminare non equivale a un provvedimento di acquisizione già perfezionato.
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