Sentenza n. 148/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di esclusione della A.F. Medical S.r.l. dalla procedura negoziata, espletata in modalità telematica sul sito web della CONSIP S.p.A. nella Sezione Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di 1 Facovitrectomo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura negoziata telematica per la fornitura di un facovitrectomo
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa, collocatasi provvisoriamente al primo posto con 96 punti, è stata esclusa perché il valore numerico inserito nel campo obbligatorio “Valore offerto” dell’offerta tecnica coincideva con quello indicato nell’offerta economica. La Commissione ha ritenuto violato il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica e il divieto di commistione degli elementi significativi delle due offerte. La ricorrente ha dedotto la violazione del legittimo affidamento e l’eccesso di potere per manifesta ingiustizia, sostenendo che la struttura del modulo informatico, nel quale il campo “Valore offerto” dell’offerta tecnica doveva essere compilato obbligatoriamente altrimenti il sistema si bloccava, e la presenza dell’identico campo nell’offerta economica, erano ambigue e l’avevano indotta in errore. Ha inoltre dedotto l’errata applicazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica. CONSIP ha eccepito la carenza di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso CONSIP dal giudizio, ritenendo carente la sua legittimazione passiva, poiché l’esclusione era stata disposta dalla Commissione giudicatrice nominata dall’ASP e dal dirigente dell’ufficio tecnico dell’ASP. Nel merito ha accolto il primo motivo, rilevando che il modulo dell’offerta tecnica conteneva un unico campo obbligatorio denominato “Valore offerto”, la cui compilazione era necessaria per evitare il blocco del sistema, e che tale dicitura era ambigua e poteva ragionevolmente trarre in errore il concorrente. In presenza di una lex specialis o di moduli di gara ambigui, deve essere preferita l’interpretazione favorevole all’ammissione e alla massima partecipazione, in attuazione del favor partecipationis e dell’interesse pubblico alla selezione della migliore offerta. Il secondo motivo è stato assorbito. Il provvedimento di esclusione è stato annullato. Le spese sono state compensate, salvo il contributo unificato, posto a carico dell’ASP.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
art. 1 l. 241/1990
Il giudice richiama il principio di imparzialità e buon andamento, nella sua declinazione relativa alla massima partecipazione e alla selezione del migliore contraente, attraverso il favor partecipationis.
Massime di principio
- Quando la modulistica informatica predisposta per una gara impone obbligatoriamente al concorrente l’inserimento di un dato in un campo denominato in modo ambiguo, e tale ambiguità può ragionevolmente indurre a inserire nell’offerta tecnica un elemento riconducibile all’offerta economica, l’esclusione fondata sulla violazione della separazione tra le offerte è illegittima.
- In presenza di clausole o moduli di gara ambigui o di dubbia interpretazione, deve essere privilegiata l’interpretazione favorevole all’ammissione alla procedura, in applicazione del favor partecipationis e dell’interesse pubblico alla massima estensione del confronto concorrenziale.
- Il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica non può essere applicato in modo automatico quando la commistione sia stata determinata dalla struttura obbligatoria e ambigua della piattaforma o della modulistica predisposta dalla stazione appaltante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 708/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 709/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 711/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 712/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 773/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 2 apr 2026Sentenza n. 774/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →