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Sentenza

Sentenza n. 8303/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento: - dell'Ordinanza sindacale n. 14 del 13 novembre 2025 avente ad oggetto la sospensione dell’attività dell’impianto per la produzione di biogas con annessa cogenerazione da 0,998 MWe loc. Piani di Terrabella ad Orte (VT) Soc. Agricola Agritirol s.r.l., autorizzato con P.A.S. determinazione n. 192 del 6 novembre 2025; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso, ancorché ignoto; e per la condanna dell’Amministrazione intimata il risarcimento in forma specifica o, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente.

Giustizia amministrativa202514500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di sospensione immediata e temporanea dell’attività di un impianto di produzione di biogas, con divieto di immissione di nuove biomasse e prescrizioni per la messa in sicurezza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000, deducendo l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere contingibile e urgente, l’assenza di un pericolo concreto, attuale e oggettivamente accertato per la salute pubblica, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’errore e il travisamento dei fatti, l’illogicità, irragionevolezza e sproporzione delle misure, nonché la violazione delle garanzie procedimentali, dei principi di autotutela e di legittimo affidamento e degli artt. 3, 41 e 97 Cost. L’ordinanza era stata motivata mediante il richiamo a segnalazioni di cattivi odori e a rilievi di ARPA, ASL e tecnici incaricati. La ricorrente ha sostenuto che tali elementi non dimostrassero la provenienza degli odori dall’impianto, né un rischio sanitario effettivo, e che le contestazioni relative alla gestione delle acque meteoriche e delle biomasse fossero infondate. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione autonoma della relazione ispettiva ARPA e ne ha chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità del Comune, rilevando che l’individuazione degli atti impugnati deve essere desunta dal contenuto complessivo del ricorso e che, comunque, i rilievi ARPA erano stati contestati. Ha inoltre precisato che l’eventuale richiamo a tali rilievi non rendeva necessaria la loro autonoma impugnazione, poiché il potere sindacale extra ordinem non è vincolato al parere dell’autorità tecnica e le censure relative all’insussistenza dei presupposti del potere conservano autonomia. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha interpretato l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000 nel senso che le emergenze sanitarie richiedono un pericolo concreto, oggettivo e accertato per la salute fisica, mentre l’igiene locale riguarda la salubrità dei luoghi e la loro potenziale pericolosità per la vita e la salute umana. Ha ritenuto necessari, per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, i presupposti della straordinarietà, urgenza, imprevedibilità e contingibilità, oltre alla dimostrazione di un pericolo effettivo, attuale e non fronteggiabile con strumenti ordinari. Nel caso concreto, i sopralluoghi ARPA e ASL non avevano rilevato odori anomali o molestie olfattive; lo studio tecnico aveva rilevato una concentrazione odorigenica prossima, ma non superiore, al limite, qualificando i composti come naturali e non pericolosi. Le irregolarità evidenziate da ARPA non erano state specificamente collegate alle problematiche odorigene né a un rischio sanitario. Mancavano quindi un’istruttoria adeguata e una motivazione congrua circa la sussistenza di un pericolo concreto e imminente. Il Comune aveva inoltre utilizzato uno strumento extra ordinem in luogo degli eventuali procedimenti ordinari previsti per le violazioni del titolo abilitativo. L’ordinanza è stata annullata. La domanda di risarcimento in forma specifica è stata ritenuta assorbita, poiché l’annullamento era sufficiente a soddisfare la pretesa; non è stata pronunciata una condanna al risarcimento per equivalente. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000

    in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale

    Il potere sindacale contingibile e urgente presuppone un’emergenza sanitaria o igienica locale con pericolo concreto, oggettivo, attuale e accertato per la salute o la salubrità dei luoghi; non può essere esteso al generico benessere collettivo.

  • art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000

    pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

    L’incolumità pubblica riguarda l’integrità fisica dei cittadini, mentre la sicurezza urbana coincide con la sicurezza pubblica intesa come prevenzione dei fenomeni criminosi; tali nozioni non giustificano l’ordinanza in assenza dei relativi presupposti concreti.

  • art. 113 d.lgs. 152/2006

    La ricorrente ne ha invocato la disciplina in materia di acque meteoriche e di dilavamento, ma la sentenza non decide nel merito la specifica questione tecnica, ritenendo comunque insufficienti gli elementi istruttori a dimostrare il pericolo sanitario posto a fondamento dell’ordinanza.

  • art. 44 d.lgs. 28/2011

    La previsione è richiamata quale esempio di disciplina ordinaria applicabile alle violazioni delle prescrizioni inerenti al titolo abilitativo, il cui procedimento non può essere sostituito da un’ordinanza extra ordinem priva dei presupposti di legge.

  • art. 11 d.lgs. 190/2024

    È richiamato, quale disciplina vigente, tra le misure ordinarie applicabili alle violazioni del titolo abilitativo; tali misure richiedono un procedimento rituale e non possono essere eluse mediante un provvedimento contingibile e urgente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione preventiva delle ragioni ostative; la sentenza accoglie il ricorso per carenza dei presupposti del potere extra ordinem senza fondare autonomamente la decisione su tale violazione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La ricorrente ha richiamato la disciplina dell’annullamento d’ufficio e dei relativi presupposti, ma la decisione è fondata principalmente sull’insussistenza dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti.

Massime di principio

  • Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti per emergenze sanitarie o di igiene pubblica locale richiede la dimostrazione di un pericolo concreto, attuale, oggettivo e accertato per la salute fisica o per la salubrità dei luoghi; non è sufficiente il generico riferimento al benessere fisico, mentale e sociale della collettività.
  • L’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente è subordinata alla presenza cumulativa di straordinarietà, urgenza, imprevedibilità e contingibilità della situazione di pericolo, nonché all’impossibilità di fronteggiarla con gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.
  • Le segnalazioni di molestie olfattive e i rilievi tecnici possono giustificare un intervento extra ordinem solo se adeguatamente verificati e specificamente collegati al pericolo sanitario o igienico che l’amministrazione intende prevenire; in mancanza di tale nesso, l’istruttoria e la motivazione sono insufficienti.
  • Le irregolarità riscontrate nell’esercizio di un’attività autorizzata non possono essere sanzionate mediante un’ordinanza contingibile e urgente quando l’ordinamento prevede specifici procedimenti e misure ordinarie, le cui garanzie procedimentali non possono essere eluse.
  • L’eventuale richiamo, in un’ordinanza sindacale, a rilievi o relazioni di un’autorità tecnica non determina automaticamente la necessità di impugnare tali atti in via autonoma, quando essi non costituiscano provvedimenti direttamente lesivi e le censure investano autonomamente l’insussistenza dei presupposti del potere extra ordinem.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiInvalidità del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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