Cassazione Civile, Ordinanza n. 04555/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un’istanza di rimborso IVA presentata da una società per l’imposta assolta negli anni 2001 e 2002 sull’acquisto di autovetture e telefoni portatili impiegati nell’attività d’impresa, in un contesto in cui l’ordinamento nazionale limitava la detrazione di tale IVA. La società aveva chiesto il rimborso dopo il diniego dell’Ufficio, deducendo l’illegittimità delle limitazioni interne alla luce della pronuncia della Corte di giustizia UE nella causa Stradasfalti e della disciplina sopravvenuta del d.l. n. 258 del 2006. La CTR aveva accolto l’appello della società ritenendo tempestiva l’istanza di rimborso, facendo decorrere il termine biennale dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 dalla scadenza del termine per esercitare la detrazione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della normativa IVA e del processo tributario, sostenendo che per i rimborsi cosiddetti anomali il termine biennale decorre dal pagamento dell’imposta e non dalla perdita del diritto alla detrazione, con conseguente tardività dell’istanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, per l’IVA pagata prima del 1° gennaio 2003 e oggetto di istanza di rimborso presentata prima dell’entrata in vigore della disciplina attuativa del 2006, non si applicano i termini ampliati previsti da tale disciplina, ma l’ordinario termine biennale di decadenza di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal pagamento dell’imposta. Poiché nel caso concreto l’istanza riguardava annualità 2001 e 2002 ed era stata presentata oltre il termine, la Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l’originario ricorso della società contribuente per tardività dell’istanza di rimborso. Ha inoltre disposto la condanna della società alle spese del giudizio di legittimità e la compensazione delle spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
in mancanza di specifiche disposizioni di rimborso, la domanda di restituzione deve essere proposta entro due anni dal pagamento dell’imposta o dal verificarsi del presupposto della restituzione; per i rimborsi atipici anche di derivazione comunitaria il termine decorre dal pagamento.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per individuare il diritto alla detrazione IVA e il termine entro cui esso poteva essere esercitato, ma non ritenuto decisivo per la decorrenza del termine di rimborso nel caso concreto.
art. 19-bis1 d.P.R. n. 633 del 1972
disposizione che all’epoca limitava la detrazione IVA su autovetture e telefoni portatili; la sua incompatibilità con il diritto UE è il presupposto della vicenda.
art. 28 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme invocate, senza svolgere un ruolo autonomo nella ratio decidendi.
art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme invocate, senza svolgere un ruolo autonomo nella ratio decidendi.
art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme invocate, senza svolgere un ruolo autonomo nella ratio decidendi.
art. 8 L. n. 212 del 2000
richiamato nel motivo di ricorso, senza una specifica elaborazione decisoria autonoma.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998
richiamato nel motivo di ricorso, senza una specifica elaborazione decisoria autonoma.
art. 1 d.l. n. 258 del 2006 conv. in L. n. 278 del 2006
disciplina attuativa della sentenza della Corte di giustizia UE che regola modalità e termini per il recupero dell’IVA non detratta su determinati beni; non si applica ai rimborsi richiesti e già coltivati in giudizio prima della sua entrata in vigore.
art. 11 disp. prel. c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non oggetto di autonoma decisione.
art. 17, n. 2, sesta direttiva CE
richiamato per affermare che il recupero dell’IVA deve avvenire nella misura in cui i beni siano stati impiegati per operazioni soggette a imposta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale di deduzione del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- Per i rimborsi tributari atipici, anche se originati dalla disapplicazione o incompatibilità di norme interne con il diritto dell’Unione, opera il termine decadenziale speciale dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, che decorre dal pagamento dell’imposta, salvo diversa previsione specifica.
- La sopravvenienza di una disciplina nazionale di attuazione di una sentenza della Corte di giustizia non incide sulle domande di rimborso e sui giudizi già instaurati prima della sua entrata in vigore, quando la domanda si fondi già sulla pretesa incompatibilità della norma interna con il diritto UE.
- Il termine biennale per chiedere la restituzione non può essere differito ulteriormente facendo decorrere la decadenza dalla scadenza del termine per esercitare la detrazione IVA: la decorrenza va ancorata al versamento dell’imposta indebitamente corrisposta.
- In materia di IVA indebitamente pagata, i limiti temporali interni alla ripetizione dell’indebito sono compatibili con il diritto dell’Unione se rispettano i principi di equivalenza ed effettività e consentono al soggetto diligente di far valere il proprio diritto.
- Quando l’istanza di rimborso è proposta oltre il termine decadenziale applicabile, il giudice può decidere nel merito senza rinvio e dichiarare inammissibile l’originario ricorso del contribuente per tardività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04421/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04437/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04439/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04442/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04445/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04460/2025 del 20/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →