Parere n. 1136/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro la Guardia di finanza per l’annullamento del provvedimento n. 688067/2025 di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento che ha respinto l’istanza di revisione della sanzione disciplinare della consegna per giorni due.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico avverso il diniego di revisione della sanzione disciplinare della consegna per due giorni
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego di revisione della sanzione disciplinare della consegna per due giorni e il successivo rigetto del ricorso gerarchico. La sanzione era stata irrogata in relazione a una condanna penale per accesso abusivo a un cellulare nella disponibilità della moglie e violenza privata. A seguito dell’assoluzione definitiva dal reato di violenza privata, il ricorrente ha chiesto la revisione ai sensi dell’art. 1365 del d.lgs. n. 66/2010. Con il ricorso straordinario ha dedotto: 1) che la Corte di cassazione avrebbe ricostruito diversamente il fatto storico e non si sarebbe limitata a escluderne la rilevanza penale; 2) la violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e fatto sanzionato, per il riferimento, nel rigetto del ricorso gerarchico, a fatti ulteriori rispetto all’originaria contestazione; 3) la violazione del principio di proporzionalità, poiché la sanzione era stata irrogata sul presupposto della condanna per due reati, mentre uno di essi si era concluso con assoluzione. L’Amministrazione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, oltre alla reiezione dell’istanza cautelare.
Il parere
La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione dell’Amministrazione era stata trasmessa al ricorrente. Non disponendo della prova della notificazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, ha prescisso dall’esame dell’eccezione di irricevibilità, ritenendo comunque infondati tutti i motivi. Il primo motivo è stato respinto perché la Corte di cassazione non aveva ricostruito diversamente il fatto, ma aveva escluso che la condotta integrasse il delitto di violenza privata; la medesima condotta poteva tuttavia essere autonomamente valutata dall’Amministrazione in sede disciplinare. Il secondo motivo è stato respinto perché il principio di corrispondenza tra contestazione e fatto sanzionato riguarda il procedimento disciplinare in senso stretto e non il successivo procedimento di revisione, diretto ad accertare la sussistenza dei presupposti dell’art. 1365 del d.lgs. n. 66/2010. Il terzo motivo è stato respinto perché l’assoluzione penale non impedisce di fondare la sanzione disciplinare sul medesimo comportamento, ove autonomamente accertato e valutato in sede disciplinare. Al di fuori dei casi previsti dall’art. 653 cod. pen., non opera alcun automatismo tra giudizio penale e giudizio disciplinare. Il parere è pertanto per il rigetto del ricorso.
Osservazioni
Primo motivo - Effetti della sentenza penale di assoluzione e revisione disciplinare
La Corte di cassazione non ha proceduto a una diversa ricostruzione del fatto storico, ma ha escluso la sussumibilità della condotta nel delitto di violenza privata. La condotta, pur penalmente non rilevante, poteva essere autonomamente valutata dall’Amministrazione ai fini disciplinari; non sussistevano quindi i presupposti per la revisione della sanzione ai sensi dell’art. 1365 del d.lgs. n. 66/2010.
Secondo motivo - Corrispondenza tra contestazione e fatto sanzionato
Il principio di corrispondenza tra contestazione e fatto sanzionato opera nel procedimento disciplinare in senso stretto, compreso l’eventuale ricorso gerarchico, ma non nel procedimento di revisione, che non mira a rinnovare l’accertamento disciplinare originario bensì a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 1365 del d.lgs. n. 66/2010.
Terzo motivo - Proporzionalità e autonomia del giudizio disciplinare
L’assoluzione dal reato di violenza privata non rende automaticamente sproporzionata né determina la revisione della sanzione disciplinare. Il medesimo comportamento può costituire illecito disciplinare anche se non integra una fattispecie penale, sulla base di un’autonoma valutazione amministrativa. Fuori dai casi previsti dall’art. 653 cod. pen., non esiste un rapporto di pregiudizialità automatica tra giudizio penale e giudizio disciplinare.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
Richiamato quale base procedimentale per la trasmissione e l’esame del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 1365 d.lgs. n. 66/2010
Disciplina il procedimento di revisione delle sanzioni disciplinari; il procedimento di revisione è volto ad accertare la sussistenza dei relativi presupposti e non a rinnovare integralmente l’accertamento dei fatti originari.
art. 653 cod. pen.
Individua i casi nei quali la sentenza penale produce specifici effetti nel procedimento disciplinare. Al di fuori di tali casi non opera un automatismo tra assoluzione penale e venir meno della responsabilità disciplinare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
Massime di principio
- L’assoluzione penale perché il fatto non integra una determinata fattispecie incriminatrice non impedisce, di per sé, che la medesima condotta sia autonomamente valutata come illecito disciplinare dall’Amministrazione.
- Nel rapporto tra giudizio penale e giudizio disciplinare non opera un automatismo generale: salvo i casi specificamente previsti dall’art. 653 cod. pen., l’accertamento disciplinare conserva autonomia rispetto alla valutazione penale.
- Il procedimento di revisione della sanzione disciplinare non coincide con il procedimento disciplinare originario e non comporta una rinnovazione integrale dell’accertamento dei fatti; esso è diretto a verificare la sussistenza dei presupposti normativi della revisione.
- Il principio di corrispondenza tra contestazione e fatto sanzionato opera nell’ambito del procedimento disciplinare volto all’irrogazione della sanzione, ma non si applica con la stessa estensione al successivo procedimento di revisione.
Rigetto del ricorso straordinario contro il diniego di revisione di una sanzione disciplinare militare
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da un maresciallo della Guardia di finanza contro il rigetto del ricorso gerarchico avverso il diniego di revisione della sanzione disciplinare della consegna per due giorni. La sanzione era stata irrogata in relazione a condotte oggetto di procedimento penale per accesso abusivo a un cellulare e violenza privata.
Premesse e svolgimento della vicenda
Il militare era stato condannato per i due reati e aveva ricevuto la sanzione disciplinare della consegna. Dopo l’assoluzione dal reato di violenza privata pronunciata dalla Corte di cassazione, sez. IV, con sentenza 2 aprile 2025, n. 2601, aveva chiesto la revisione della sanzione ai sensi dell’art. 1365 del d.lgs. n. 66/2010.
L’Amministrazione aveva respinto l’istanza di revisione e, successivamente, il ricorso gerarchico. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso straordinario, articolato in tre motivi, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti impugnati.
Questioni preliminari
La Sezione ha rilevato che la relazione dell’Amministrazione era stata trasmessa al ricorrente e ha quindi ritenuto rispettato il principio del contraddittorio.
Quanto all’eccezione di irricevibilità formulata dal Comando generale della Guardia di finanza, la Sezione ha osservato di non disporre della prova della notificazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. Ha tuttavia ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione, poiché le censure erano comunque infondate nel merito.
Effetti dell’assoluzione penale sulla responsabilità disciplinare
Il primo motivo è stato respinto. Secondo la Sezione, la Corte di cassazione non aveva ricostruito diversamente il fatto storico, ma aveva ritenuto che la condotta non fosse sussumibile nel delitto di violenza privata. L’assoluzione riguardava quindi la qualificazione giuridica della condotta rispetto alla fattispecie penale contestata.
La condotta, pur non integrando uno specifico reato, poteva essere autonomamente valutata dall’Amministrazione ai fini disciplinari. La rilevanza disciplinare del comportamento non dipende necessariamente dalla sua rilevanza penale.
Principio di corrispondenza tra contestazione e fatto sanzionato
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. Il principio di corrispondenza tra contestazione e fatto sanzionato opera nel procedimento disciplinare in senso stretto, cioè nella sequenza procedimentale che conduce all’irrogazione della sanzione, incluso l’eventuale ricorso gerarchico.
Tale principio non si applica invece al procedimento di revisione con la medesima portata, poiché quest’ultimo è diretto a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 1365 del d.lgs. n. 66/2010 e non a rinnovare l’accertamento del fatto posto originariamente a fondamento della sanzione.
Proporzionalità e autonomia del giudizio disciplinare
È stato respinto anche il terzo motivo, relativo alla proporzionalità della sanzione. L’assoluzione dal reato di violenza privata non rendeva automaticamente illegittima la sanzione disciplinare, poiché il comportamento poteva essere posto a suo fondamento anche se non costituiva reato.
Ciò che rileva è l’accertamento del comportamento in sede disciplinare, sulla base di una valutazione autonoma rispetto a quella svolta dal giudice penale. Fuori dai casi previsti dall’art. 653 cod. pen., non opera un automatismo per cui l’esito del giudizio penale prevalga o condizioni necessariamente il giudizio disciplinare.
Conclusioni
La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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