Cassazione Civile, Ordinanza n. 27350/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite nasce dalla richiesta di pagamento di euro 1.141,92 proposta da un consulente tecnico di parte per l'attività di prestazione d'opera intellettuale svolta in favore della controparte in un giudizio di responsabilità civile da circolazione stradale. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello il Tribunale di Padova ha accolto l'appello principale del professionista e rigettato l'appello incidentale della controparte, condannando quest'ultima al pagamento del compenso e, inoltre, di euro 1.000 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge su legittimazione attiva, conclusione del contratto, contratto di prestazione d'opera intellettuale e procura alle liti, ma in sostanza contestando la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito (dichiarazioni dell'avvocato, scambi di e-mail e raccomandata) circa la prova del consenso al conferimento dell'incarico; con il secondo ha censurato la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., sostenendo l'erroneità della relativa applicazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto, sotto la veste della violazione di legge, a sollecitare una rivalutazione del merito e degli elementi probatori già apprezzati dal giudice territoriale per ritenere provato il conferimento dell'incarico e quindi il diritto al compenso del consulente. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone un accertamento di fatto sull'agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave, accertamento insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione, come nel caso concreto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato. Disposta inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la prenotazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, n. 3 c.p.c.
Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito sotto forma di denuncia di violazione di legge quando la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata richiede un accertamento di fatto sulla mala fede o colpa grave della parte soccombente; se motivato dal giudice di merito, tale apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro dell'importo del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore somma dovuta nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- La censura di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando, pur formalmente prospettata come errore di diritto, mira in realtà a contestare l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.
- Il conferimento dell'incarico professionale può essere desunto dal giudice di merito da elementi indiziari e documentali; tale apprezzamento, se logicamente motivato, non è rivalutabile in sede di legittimità.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. integra un apprezzamento di fatto sulla mala fede o colpa grave della parte e non è sindacabile in cassazione quando sorretta da motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale
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