Ordinanza n. 1582/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la dichiarazione di illegittimità - del silenzio serbato in ordine all’istanza (pratica n. 07823121210-20092023-1254-SUAP 2486) presentata dalla ricorrente per ottenere il rinnovo della concessione di spazio pubblico antistante la propria attività imprenditoriale (bar – somministrazione di cibo e bevande) e per la condanna dell’amministrazione ad adottare un provvedimento espresso e dunque per l’ottemperanza della sentenza di codesto Tribunale n. 5156 del 9 luglio 2025; B. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CAKE APPEAL A R.L. il 18/02/2026: - per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato in ordine all’istanza trasmessa il 30 gennaio 2026 ed avente ad oggetto modifica della proposta di occupazione e/o per l’ottemperanza della sentenza n. 5156/2025 nonché per l’annullamento della nota prot. PG/2025/11436.30 datata 9 dicembre 2025 e depositata agli atti del giudizio in data 15 dicembre 2025 nel giudizio n. 6774/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato in ordine all’istanza (pratica n. 07823121210-20092023-1254-SUAP 2486) presentata dalla ricorrente per ottenere il rinnovo della concessione di spazio pubblico antistante la propria attività imprenditoriale (bar – somministrazione di cibo e bevande) e per la condanna dell’amministrazione ad adottare un provvedimento espresso e dunque per l’ottemperanza della sentenza di codesto Tribunale n. 5156 del 9 luglio 2025; C. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CAKE APPEAL A R.L. il 14/05/2026: per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari: a) della nota del SUAP priva di numero e data con cui è stato negato il rinnovo della concessione di spazio pubblico depositata agli del giudizio in data 4 maggio 2026; b) del parere dell’Area Sicurezza Polizia locale U.O Chiaia prot. PG/2026/486945 del 27 aprile 2026, per quanto possa occorrere della nota della Municipalità Chiaia – Posillipo - San Ferdinando prot- PG/2026/432693 del 13 aprile 2026; c) del parere della Municipalità prot. PG/2026/432693; d) di ogni altro atto preordinato connesso o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della concessione di spazio pubblico antistante un’attività commerciale, unitamente ai pareri presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Napoli sull’istanza di rinnovo della concessione di occupazione di spazio pubblico antistante la propria attività, chiedendo anche l’adozione di un provvedimento espresso e l’ottemperanza alla precedente sentenza del TAR n. 5156/2025. Con i primi motivi aggiunti ha contestato il silenzio sull’istanza del 30 gennaio 2026, avente a oggetto la modifica della proposta di occupazione, nonché una nota comunale del 9 dicembre 2025. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato il successivo diniego di rinnovo della concessione e i pareri della Polizia locale e della Municipalità. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, il difetto di istruttoria e di motivazione, già rilevato nella precedente sentenza, per l’incompleta rappresentazione dello stato dei luoghi; l’omessa verifica dell’effettiva larghezza della carreggiata residua, una volta esclusa l’esistenza di un’intersezione viaria tra via Cavallerizza e via Bisignano; la mancata misurazione dello spazio di manovra necessario alla svolta; l’omessa valutazione di un percorso alternativo per l’accesso al passo carrabile di piazzetta Rodinò; nonché l’erronea o comunque non adeguatamente istruita valutazione delle segnalazioni relative alle difficoltà di viabilità causate dai tavolini, considerato che la zona è qualificata come pedonale e il nuovo progetto prevede un’occupazione ridotta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, prima facie, il fumus boni iuris dei secondi motivi aggiunti. Il giudice ha rilevato che l’Amministrazione non aveva adeguatamente approfondito gli aspetti di istruttoria e motivazione già evidenziati nella precedente sentenza, in particolare quanto alla rappresentazione dello stato dei luoghi, alla misurazione dello spazio di manovra e alla verifica della larghezza minima di 3,50 metri necessaria per il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. È stata inoltre ravvisata la necessità di valutare l’esistenza di un percorso alternativo per l’accesso al passo carrabile e di considerare i nuovi elementi relativi alla riduzione dell’area occupata e alla natura pedonale della zona. In accoglimento cautelare, nei limiti e ai fini del riesame, il TAR ha sospeso temporaneamente l’efficacia del diniego e dei pareri impugnati fino alla successiva camera di consiglio. Ha invitato il Comune a riesaminare la situazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, verificando, anche alla luce del Codice della strada, se sia possibile una soluzione compatibile con le esigenze della società, indicando eventualmente la riduzione dello spazio pubblico concedibile. La prosecuzione della fase cautelare è stata fissata alla camera di consiglio del 15 ottobre 2026. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto l’istanza cautelare nei limiti del riesame, ravvisando il fumus boni iuris e disponendo la sospensione temporanea degli atti impugnati.
Codice della strada
Il riesame amministrativo deve considerare lo spazio oggettivo di manovra e la larghezza minima della carreggiata necessaria al passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere ravvisato quando il provvedimento amministrativo non abbia adeguatamente approfondito profili istruttori e motivazionali già evidenziati da una precedente pronuncia giurisdizionale.
- La valutazione sulla compatibilità di un’occupazione di spazio pubblico con la viabilità deve fondarsi su una compiuta rappresentazione dello stato dei luoghi e su verifiche oggettive, comprese la misurazione dello spazio di manovra e della larghezza residua della carreggiata.
- Quando l’Amministrazione nega il rinnovo di un’occupazione di suolo pubblico per ragioni di viabilità, deve valutare anche eventuali soluzioni alternative e la possibilità di una riduzione dell’area occupata, ove tali elementi siano concretamente prospettati dal privato.
- La sospensione cautelare può essere disposta in via interinale e funzionale al riesame amministrativo, con fissazione di un termine per l’adempimento e rinvio della verifica alla successiva camera di consiglio.
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