Cassazione Penale, Ordinanza n. 13242/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la deduzione di prescrizione perché, anche computando i termini indicati, la prescrizione sarebbe maturata soltanto dopo la sentenza impugnata. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico, deducendo che i reati si sarebbero già estinti per prescrizione prima della decisione di secondo grado. In particolare ha sostenuto che i fatti risalgono all'11 novembre 2015 e che, calcolando il termine massimo di prescrizione indicato in sentenza come pari a sette anni e mezzo, la prescrizione sarebbe maturata l'11 maggio 2023. La Corte, però, ha rilevato che a tale termine andavano aggiunti 901 giorni di sospensione per legittimo impedimento dell'imputato, con conseguente maturazione della prescrizione solo a fine ottobre 2025, quindi dopo la sentenza d'appello del 21 marzo 2025. La Cassazione ha inoltre osservato che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo officioso delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Le cause di non punibilità possono essere rilevate d'ufficio solo in presenza di un valido rapporto di impugnazione; l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude tale rilievo.
art. 157 c.p.
È richiamato solo implicitamente nel calcolo della prescrizione; il termine massimo indicato dalla Corte è di sette anni e mezzo, aumentato per sospensioni.
art. 161 c.p.
È richiamato solo implicitamente nel computo del tempo di prescrizione massimo, comprensivo degli effetti della sospensione.
Massime di principio
- La deduzione della prescrizione in cassazione è irrilevante quando il termine, anche considerando eventuali sospensioni, non risulta maturato prima della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude al giudice di legittimità di dichiarare d'ufficio una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
- Nel giudizio di legittimità, il controllo sulla prescrizione richiede un computo puntuale del termine base e delle sospensioni intervenute; se la maturazione è successiva alla decisione impugnata, il motivo è infondato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende nei limiti ritenuti equi dalla Corte.
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