Cassazione Civile, Ordinanza n. 35656/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente, cittadino della Costa d'Avorio, ha impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato il suo ricorso contro la decisione della Commissione territoriale di Verona - sezione di Vicenza, la quale aveva a sua volta respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in via subordinata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo, formalmente rubricato come violazione in tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, ma la censura mirava in realtà a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sulla situazione del Paese di origine, fondata su COI specificamente indicate e non censurate. La Corte ha inoltre rilevato, in via preliminare, la mancanza di valida procura speciale per il ricorso per cassazione, poiché la procura era formulata in termini generici, su foglio separato, e non era specificamente riferita al provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente la mancanza di una valida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c., poiché la procura era generica e non specificamente riferibile al decreto impugnato, e quindi inidonea a legittimare l'impugnazione in cassazione. Ha inoltre osservato che anche l'unico motivo era inammissibile perché, pur evocando una violazione di legge, in realtà investiva la valutazione di fatto sulla protezione sussidiaria compiuta dal giudice del merito, senza contestare le COI utilizzate. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta, perché il Ministero intimato non ha svolto difese; è stato altresì dato atto dell'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
Per proporre ricorso per cassazione è necessaria una valida procura speciale; una procura generica non è sufficiente.
art. 83 c.p.c., comma 2
La procura su foglio separato è ammessa solo se conserva il requisito della specialità richiesto per l'impugnazione in cassazione.
art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008
La Corte precisa che l'inammissibilità è dichiarata a prescindere dalle specifiche previsioni del rito in materia di protezione internazionale.
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
La censura richiamava questa disposizione sulla protezione sussidiaria, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto in sostanza a contestare una valutazione di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere specifica e riferita al singolo provvedimento impugnato; una procura generica, anche se materialmente congiunta al ricorso, è inidonea a legittimare l'impugnazione.
- La specialità della procura per il ricorso per cassazione non è soddisfatta da formule ampie e standardizzate che attribuiscono poteri processuali generali, se non vi è un chiaro riferimento all'atto da impugnare.
- Un motivo di ricorso che formalmente deduce violazione di legge ma in realtà mira a rimettere in discussione la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito è inammissibile se non si censurano specificamente le fonti istruttorie poste a base della decisione.
- In materia di protezione internazionale, la contestazione della protezione sussidiaria non può risolversi in una mera contrapposizione alla ricostruzione fattuale del giudice di merito, specie se non viene attaccato l'apparato informativo (COI) utilizzato nella decisione.
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