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Ordinanza

Ordinanza n. 55/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di mancata iscrizione, in favore di parte ricorrente, ad anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026, giusto bando dell’Università degli Studi del Molise, concernente “Iscrizione ad anni successivi al primo del corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia classe LM – 41 anno accademico 2025 /2026”; - della graduatoria definitiva, pubblicata in data 26 gennaio 2026, degli ammessi ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (doc. n. 2), nella parte in cui non colloca il ricorrente all’interno della predetta graduatoria di merito e/o comunque, non lo colloca in posizione utile alla iscrizione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; - della omessa e/o errata e/o parziale valutazione della carriera universitaria di provenienza e del curriculum formativo di parte ricorrente, da parte dell’Università in epigrafe, in relazione alla domanda di partecipazione dell’odierno istante alla procedura concorsuale riferita all’ammissione al II anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026, nonché dei relativi atti e verbali relativi a tale valutazione; della Nota Prot. 2026-UNMLCLE-0012922 del 19/03/2026 dell’Università in epigrafe, nonché di tutti i documenti ad essa allegati, trasmessi a parte ricorrente a seguito di apposito accesso agli atti, nonché ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; - di tutti gli atti e/o verbali, ivi compresi quelli allegati alla Nota di Ateneo di cui alla lettera D) (allegato 1, verbale della Commissione nominata per l’esame delle richieste di ammissione ad anni successivi al primo del CdL in oggetto); nonché anche quelli non oggetto di espressa ostensione e/o non conosciuti, relativi alle procedure di selezione in questione, nonché di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; - del bando, emanato dall’Università indicata in epigrafe, relativo alle procedure di ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2025/2026, recante: “Iscrizione ad anni successivi al primo del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia classe LM – 41 anno accademico 2025 /2026”, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; - dei criteri di valutazione delle candidature e dei curricula, adottati dall’Ateneo e dalla Commissione all’uopo preposta, ai fini della predisposizione della graduatoria finale per l'accoglimento o meno delle istanze di iscrizione in questione, nonché di tutti i relativi atti ed i verbali; - della valutazione delle istanze da parte della Commissione all’uopo nominata, ivi compresa quella di parte ricorrente, nonché di tutti i relativi atti ed i verbali; - della determinazione dell’Università in epigrafe del numero dei posti per trasferimento, passaggio e/o iscrizione ad anno successivo al primo, a valere sul corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, degli atti ed i verbali a tale determinazione relativi e dell’istruttoria compiuta a tale riguardo; - di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente ad anno successivo al primo (segnatamente il II) del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università in epigrafe.

Giustizia amministrativa202600083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata ammissione al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, graduatoria definitiva e atti della procedura di valutazione delle carriere universitarie

Esito

ACCOGLIMENTO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di mancata iscrizione ad anno successivo al primo, la graduatoria definitiva degli ammessi, il bando, i criteri di valutazione, gli atti e i verbali della Commissione, la valutazione della propria carriera universitaria e la determinazione del numero dei posti disponibili per trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Ha dedotto un ampio ventaglio di censure, riferite in particolare all'omessa, errata o parziale valutazione della carriera e del curriculum formativo, nonché agli atti presupposti e connessi della procedura. L'Università ha contestato le censure. In sede cautelare il Collegio ha rilevato la complessità della controversia e la necessità di un esame approfondito incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Ha inoltre rilevato che il ricorso era stato notificato soltanto a un soggetto, mentre tutti gli altri candidati utilmente collocati in graduatoria erano controinteressati effettivi, potendo subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure e senza sospendere direttamente gli atti impugnati. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 16 dicembre 2026, ritenendo che la sollecita definizione della causa costituisse tutela adeguata per il ricorrente all'esito della ponderazione comparativa degli interessi. Ha ordinato all'Università di fornire al ricorrente, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, i nominativi e gli indirizzi dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, così da consentire l'integrazione del contraddittorio. Ha autorizzato il ricorrente a notificare il ricorso ai controinteressati agli indirizzi comunicati dall'Ateneo e gli ha ordinato di completare l'integrazione entro trenta giorni, depositando la prova delle notifiche entro gli ulteriori dieci giorni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Quando la controversia presenta una complessità non compatibile con la cognizione cautelare sommaria, le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 49 c.p.a.

    Il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati effettivi, individuati nei soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la controversia cautelare presenta un ampio e complesso quadro di censure, la tutela cautelare può essere assicurata, anziché mediante la sospensione dell'atto, attraverso la fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., qualora tale misura risulti adeguata dopo la comparazione degli interessi contrapposti.
  • I soggetti utilmente collocati in una graduatoria sono controinteressati effettivi quando l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe pregiudicare la loro posizione; il ricorso deve pertanto essere notificato anche nei loro confronti mediante integrazione del contraddittorio.
  • Quando i nominativi e gli indirizzi dei controinteressati risultano nella disponibilità dell'amministrazione, il giudice può ordinare all'amministrazione di comunicarli al ricorrente per consentire l'integrazione del contraddittorio, autorizzando quest'ultimo a effettuare le notifiche agli indirizzi così forniti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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