Cassazione Penale, Sentenza n. 20173/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un vizio di motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche riconosciute dalla Corte d'Appello, sostenendo che la motivazione fosse carente o contraddittoria rispetto alla concessione delle attenuanti
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse effettivamente riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e dichiarato di applicare la diminuzione di un terzo ex art. 62-bis c.p., ma abbia operato un errore meramente aritmetico nella quantificazione della pena. Non essendosi trattato di vizio di motivazione sostanziale, la Corte ha proceduto, ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.p., alla rettifica della sentenza impugnata limitatamente alla pena, rideterminandola in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 344,00 di multa. La condanna per il reato di ricettazione è stata quindi confermata quanto al fatto e alla responsabilità, con rettifica del trattamento sanzionatorio per errore materiale
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare
consente la trattazione del procedimento con contraddittorio per atti scritti (procedimento cartolare), misura introdotta per gestire le udienze in particolari condizioni (es. emergenza sanitaria)
art. 62-bis cod. pen.
prevede la riduzione della pena fino a un terzo quando siano riconosciute le circostanze attenuanti generiche; la riduzione va calcolata tenendo conto della pena applicata dal giudice di primo grado
art. 619, comma 2, cod. proc. pen.
consente alla Corte di Cassazione di correggere errori materiali o aritmetici nella sentenza impugnata senza rimandare la causa, provvedendo direttamente alla rettifica della quantificazione della pena
Massime di principio
- Se la corte d'appello dichiara di applicare una specifica diminuzione (es. un terzo per attenuanti generiche) ma poi quantifica la pena in modo incoerente, la Cassazione può intervenire per correggere l'errore aritmetico ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.p., senza che ciò implichi necessariamente un vizio di motivazione
- Per far valere un vizio di motivazione in Cassazione è necessario mostrare una insufficienza o contraddittorietà reale nella valutazione delle circostanze; la mera discrepanza numerica tra la decisione dichiarata e la quantificazione della pena è più spesso qualificata come errore materiale
- La conferma della responsabilità per il reato non viene meno se l'impugnazione riguarda solo la determinazione della pena; la correzione giudiziale può limitarsi alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio
- In procedimenti trattati con contraddittorio cartolare bisogna comunque curare che le decisioni esplicite (es. concessione di attenuanti e relativo tasso di riduzione) siano seguite da calcoli penali coerenti, perché errori aritmetici possono essere facilmente corretti, ma ritardi o incertezze nella motivazione possono pregiudicare il gravame
- Chi propone ricorso per vizio di motivazione dovrebbe documentare con precisione la carenza argomentativa sostanziale e non limitarsi a evidenziare incongruenze numeriche, se intende ottenere l'annullamento per motivazione carente
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