Cassazione Civile, Ordinanza n. 33300/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di una persona fisica, indicata come amministratrice di una banca poi coinvolta in una sanzione amministrativa Consob, per regresso pro quota ex art. 195 TUF. L’opponente aveva eccepito l’incompetenza per materia e territorio del giudice adito, sostenendo la competenza della sezione specializzata in materia di impresa. La Corte d’appello ha accolto l’opposizione, dichiarando la competenza della sezione specializzata del Tribunale individuato, ma ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio, richiamando la natura solo processuale della decisione e la novità/opinabilità della questione. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente sulle spese ha dedotto: 1) nullità/vizio di motivazione della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria sul capo spese; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché la compensazione totale non sarebbe giustificata da gravi ed eccezionali ragioni, né dalla sola natura processuale della questione decisa, specie a fronte di un orientamento giurisprudenziale già consolidato sulla competenza del tribunale delle imprese per azioni di regresso connesse a sanzioni amministrative.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d’appello fosse contraddittoria: da un lato richiamava numerosi precedenti e un orientamento consolidato sulla competenza del tribunale delle imprese, dall’altro giustificava la compensazione delle spese con la novità e opinabilità della questione. Ha inoltre affermato che la decisione sulla competenza in limine e su una questione processuale non costituisce, di per sé, grave ed eccezionale ragione idonea a derogare al principio di soccombenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ponendo le spese dei due gradi di merito a carico solidale della banca e dell’altra società intimata, con liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione in favore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 195 TUF
richiamato come base del regresso pro quota collegato a una sanzione amministrativa inflitta dalla Consob
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per dedurre violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio motivazionale della sentenza
artt. 91 e 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è ammessa solo entro il ristretto perimetro previsto dalla legge; la sola natura processuale della decisione non basta
art. 384, comma 2, c.p.c.
utilizzato per la decisione nel merito da parte della Cassazione senza rinvio
Massime di principio
- La compensazione integrale delle spese di lite richiede una motivazione effettiva e coerente, non potendo essere giustificata con formule generiche o contraddette dal contenuto stesso della decisione.
- La novità o opinabilità della questione, per come motivata nel caso concreto, non è sufficiente quando la decisione richiami invece un orientamento giurisprudenziale già consolidato sul punto decisivo.
- La mera natura processuale della questione definita non costituisce, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a derogare al principio di soccombenza nella regolazione delle spese.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito anche sul capo spese, applicando il principio di soccombenza.
- In caso di cassazione sul capo relativo alle spese, la parte che ha dovuto sostenere i gradi di merito per ottenere il riconoscimento della competenza del giudice correttamente individuato ha diritto alla rifusione delle spese se soccombente la controparte.
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