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Sentenza

Sentenza n. 2938/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - dell’Atto del Governo n. 228 recante “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo»”; - della nota prot. DICA-0016144-P del 29 maggio 2024 del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille e per gli interventi straordinari sul territorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “Conferma nota prot. DICA-0007135-P-11/03/2024”; - del preavviso di rigetto nota prot. DICA-0007135-P dell’11 marzo 2024 del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille e per gli interventi straordinari sul territorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati. quanto ai motivi aggiunti successivamente proposti: - del D.P.C.M. di ripartizione della quota otto per mille relativa all’annualità 2023 destinata alla categoria “Fame nel mondo” del 15 gennaio 2025, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2025; - dell’Allegato al D.P.C.M. FM 1 recante “Elenco istanze presentate”; - dell’Allegato al D.P.C.M. FM 2 recante “Elenco istanze escluse/non idonee al finanziamento e relativa motivazione”; - dell’Allegato al D.P.C.M. FM 3 recante “Graduatoria finale dei progetti - anno 2023”; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202500860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di ripartizione dell’otto per mille statale per la categoria "Fame nel mondo" e successivo D.P.C.M. di approvazione della graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda per ottenere un contributo di 171.470 euro destinato a un progetto di sicurezza alimentare in Etiopia. L’Amministrazione aveva preannunciato e poi confermato il rigetto della domanda per due ragioni: la presenza, nei moduli obbligatori e nella relazione progettuale, di mere immagini scansionate delle firme, ritenute prive di valore legale, e la mancanza di un’idonea dichiarazione bancaria attestante la capacità finanziaria. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 76/1998 e dell’art. 65, comma 1, lett. c-bis), del d.lgs. n. 82/2005, sostenendo che la disciplina non imponesse una specifica modalità di firma e che la trasmissione tramite PEC rendesse comunque valida l’istanza. Ha inoltre contestato la ritenuta carenza della dichiarazione bancaria, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento, risultato e legittimo affidamento, deducendo l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio. Con motivi aggiunti ha impugnato il D.P.C.M. di ripartizione delle risorse e i relativi allegati.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha distinto tra firma autografa, firma digitale e mera immagine digitale di una firma autografa. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 del d.P.R. n. 445/2000 e 65 del d.lgs. n. 82/2005, sono equipollenti alla firma digitale la sottoscrizione autografa accompagnata dalla copia del documento d’identità e la trasmissione dell’istanza da un domicilio digitale nei casi previsti dalla legge; non è invece equipollente l’inserimento nel documento dell’immagine scansionata di una firma, perché tale modalità non attesta con sufficiente certezza la riferibilità dell’atto al dichiarante. La carenza riscontrata non è stata qualificata come mera irregolarità formale sanabile, bensì come mancanza ab origine di un elemento essenziale della domanda, sicché non era attivabile il soccorso istruttorio. Il giudice ha ritenuto sufficiente la legittimità del motivo concernente la sottoscrizione e ha omesso l’esame della contestata carenza della dichiarazione bancaria, in applicazione del principio secondo cui, in presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di uno solo dei motivi autonomamente idonei a sorreggerlo è sufficiente a mantenerne la validità. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 47 l. 222/1985

    La scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef viene effettuata dal contribuente italiano apponendo la propria firma sulla dichiarazione dei redditi.

    La norma costituisce la base legislativa del sistema di destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF.

  • art. 48 l. 222/1985

    La quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale è destinata, tra l’altro, alla fame nel mondo.

    Individua le finalità pubbliche alle quali possono essere destinate le risorse dell’otto per mille statale.

  • d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76

    Disciplina criteri, requisiti, documentazione e procedura per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

  • art. 3 d.P.R. 76/1998

    La documentazione prescritta deve essere presentata a pena di esclusione dalla procedura.

    Rileva per la verifica formale dei requisiti soggettivi e della documentazione obbligatoria, inclusa la dichiarazione bancaria.

  • art. 4 d.P.R. 76/1998

    Rileva per la disciplina della documentazione e dei requisiti oggettivi della domanda.

  • art. 5 d.P.R. 76/1998

    Prevede la verifica formale delle istanze da parte degli uffici e la successiva valutazione qualitativa dei progetti da parte delle commissioni tecniche.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 76/1998

    Le istanze devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre.

    Stabilisce il termine di presentazione delle domande per la procedura di ripartizione.

  • art. 7 d.P.R. 76/1998

    Disciplina l’approvazione e la pubblicazione del piano di ripartizione delle risorse.

  • art. 38 d.P.R. 445/2000

    Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    Rinvio alle modalità di validità delle istanze telematiche previste dal CAD.

  • art. 65 d.lgs. 82/2005

    Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni ... sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale ...

    Prevede modalità tassative o comunque tipizzate di validità dell’istanza telematica; la mera immagine scansionata della firma non rientra tra esse.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente con riferimento ai principi di buon andamento e risultato, ma ritenuto non idoneo a superare la carenza essenziale della sottoscrizione.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Richiamato in relazione al principio di strumentalità delle forme e al raggiungimento dello scopo; il TAR ha escluso che possa operare quando manca ab origine la sottoscrizione essenziale.

Massime di principio

  • La mera apposizione su un’istanza telematica dell’immagine scansionata di una firma autografa non equivale né alla firma digitale né alla sottoscrizione autografa accompagnata dalla copia del documento d’identità e non integra, di per sé, una modalità valida di sottoscrizione ai sensi degli artt. 38 d.P.R. 445/2000 e 65 d.lgs. 82/2005.
  • La trasmissione tramite PEC rende valida un’istanza amministrativa solo quando avviene secondo le modalità previste dall’art. 65, comma 1, lett. c-bis), del d.lgs. 82/2005; la mera presenza di un’immagine di firma nel documento non è sostitutiva di tali requisiti.
  • Quando la sottoscrizione è prescritta quale elemento essenziale della domanda di partecipazione o di finanziamento, la sua mancanza originaria non costituisce una mera irregolarità formale sanabile mediante soccorso istruttorio, perché il soccorso non può consentire la formazione ex post di un requisito essenziale mancante alla scadenza.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di uno solo dei motivi autonomamente idonei a sorreggere la decisione è sufficiente a conservarne la validità e consente al giudice di prescindere dall’esame degli ulteriori motivi.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini del procedimento e silenzio
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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