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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41716/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, pur avendo concesso la detenzione domiciliare, ha negato l'affidamento in prova al servizio sociale per l'espiazione della pena di 3 anni e 6 mesi per emissione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio. Il ricorrente ha censurato il diniego denunciando violazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe fondato il rigetto sulla gravità dei fatti e sui precedenti, non valutando adeguatamente la relazione socio-familiare dell'U.E.P.E., la condotta irreprensibile durante gli arresti domiciliari (1 anno e 6 mesi), l'autorizzazione a lavorare dal 8/7/2024, la possibilità di impiego presso E.A. Enterprise s.r.l. (per la quale non risultavano elementi negativi), la collaborazione nelle indagini e l'avvenuto risarcimento del danno.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il Tribunale aveva ancorato il rigetto dell'affidamento in prova in modo eccessivo alla gravità del reato, ai precedenti e alle irregolarità di due imprese indicate, senza valutare né motivare in ordine alla relazione dell'U.E.P.E., al comportamento tenuto dal condannato durante il trattamento cautelare, né alla prospettata offerta di lavoro presso una terza impresa priva di rilievi. L'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Brescia per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 10, cod. proc. pen.

    art. 656, comma 10, cod. proc. pen.

    La norma è richiamata per indicare che il ricorrente era sottoposto agli arresti domiciliari; il provvedimento impugnato ha comunque deciso sull'ulteriore richiesta di misura alternativa (affidamento in prova). La Corte non nega l'applicabilità del regime cautelare ma richiede una valutazione complessiva ai fini dell'affidamento.

  • art. 47 Ordinamento penitenziario

    L'art. 47 disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale. Dal provvedimento emerge l'applicazione della giurisprudenza interpretativa dell'art. 47: il rigetto non può fondarsi, di per sé e in via esclusiva, sulla gravità del reato o sui precedenti; il giudice deve motivare valutando un insieme di elementi prognostici.

  • Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)

    Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024 (Scuotto); Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013

    La Corte richiama precedenti secondo cui, ai fini del giudizio prognostico per l'affidamento, non possono avere valore decisivo, da soli, la gravità del reato o i precedenti; è sufficiente che emerga l'avvio di un processo di revisione critica della condotta e il giudice deve considerare precedenti, informazioni di polizia e servizi sociali, l'assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte deviate, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta attuale e la congruità della condanna.

Massime di principio

  • La gravità del reato e i precedenti penali non possono, di per sé e da soli, giustificare il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale.
  • Il giudice deve motivare in modo specifico e confrontare gli aspetti negativi con gli elementi positivi (relazione U.E.P.E., condotta successiva al reato, lavoro prospettato, riparazione del danno, collaborazione).
  • Non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato; è sufficiente che emerga l'avvio di tale processo dalla osservazione della personalità e dagli elementi probatori.
  • La idoneità dell'opzione lavorativa va valutata concretamente: eventuali irregolarità di alcune imprese non possono automaticamente precludere ogni possibilità occupazionale, soprattutto se esistono alternative prive di rilievi.
  • In caso di omessa o insufficiente motivazione su elementi rilevanti posti dal ricorrente (es. relazione U.E.P.E., buona condotta durante la detenzione, prospettive lavorative), il provvedimento è annullabile e il giudice di merito deve riesaminare la posizione bilanciando tutti i fattori.
  • La presenza di misure cautelari (es. arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656 c.10) e la relativa condotta durante il periodo cautelare sono elementi rilevanti e devono essere valutati nel giudizio prognostico per la concessione di misure alternative.

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