Cassazione Penale, Sentenza n. 04430/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi principali: (1) violazione di legge per nullità assoluta ex artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale abbia ritenuto infondato il motivo di appello relativo all'omesso avviso del decreto di citazione a giudizio ai difensori di fiducia solo perché agli atti sarebbe stata acquisita la sola copia della nomina e non l'originale; il ricorrente invece allega che l'originale della nomina (depositata il 18/05/2016, con timbro di deposito e velina di trasmissione) è presente nel fascicolo. (2) vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., poiché la Corte avrebbe adottato un ragionamento illogico sostenendo che la mera copia non fosse sufficiente mentre, secondo il ricorrente, la copia munita delle attestazioni del funzionario dell'ufficio inquirente assume "fede privilegiata" e, in mancanza di formale smentita della sua genuinità, doveva ritenersi idonea a documentare il motivo di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato (art. 640 c.p.) commesso il 31/10/2015; con assenza di cause di sospensione, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato il 30/04/2023, dunque prima della pronuncia della sentenza di appello del 31/10/2024. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato dovuta a prescrizione maturata ante sententiam. Di conseguenza non è stata affrontata nel merito la questione sull'originalità della nomina dei difensori.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
art. 606, comma 1, lett. c)
Indica uno dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge). Qui è richiamato per contestare la presunta nullità e la valutazione della Corte territoriale sulla documentazione della nomina dei difensori
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e)
Riguarda il vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorrente lo invoca contestando l'argomentazione ritenuta illogica dalla Corte d'appello
art. 178 cod. proc. pen., lett. c)
Norme sulle nullità; la Corte d'appello aveva richiamato la possibile nullità assoluta per questioni connesse all'irregolare formale degli atti di nomina/avviso, motivo che il ricorrente contesta sostenendo che l'originale fosse presente agli atti
art. 179 cod. proc. pen.
Ulteriore richiamo alle disposizioni sulle nullità processuali; evocata dalla difesa e dalla Corte territoriale nel ragionamento sulla validità/formalità della documentazione relativa alla nomina dei difensori
art. 640 cod. pen.
Prevede il reato di truffa; qui utilizzato per identificare il rapporto temporale di commissione del fatto (31/10/2015) e calcolare il termine di prescrizione che ha portato all'estinzione del reato
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato si è perfezionata prima della decisione impugnata o della pronuncia in Cassazione, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato; in tali casi i motivi relativi all'irregolarità formale possono diventare irrilevanti e non esaminati nel merito
- La presenza di documenti nel fascicolo (anche copie) munite di attestazioni o timbri dell'ufficio inquirente può assumere rilevanza probatoria e fede privilegiata, salvo prova documentale contraria che ne dimostri la falsità
- Chi contesta la mancata valutazione di determinati documenti deve verificare e dimostrare tempestivamente la presenza e la genuinità degli stessi nel fascicolo processuale, affinché il giudice d'appello non possa dichiarare il motivo non documentato
- I vizi di motivazione e le censure di nullità devono essere formulati con riferimento alle norme procedurali specifiche (es. artt. 606, 178, 179 c.p.p.); tuttavia, l'esito del procedimento può essere determinato da cause sopravvenute (es. prescrizione) che estinguono il perseguimento penale
- Quando il Pubblico Ministero o la Corte di Cassazione rilevano d'ufficio o su richiesta l'intervenuta estinzione del reato, la posizione processuale dell'imputato diventa favorevole indipendentemente dall'esito delle contestazioni formali sollevate dall'imputato stesso
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