Sentenza del 23/10/2015 n. 855 - Comm. Trib. Prov. Modena
Cessione d'azienda - imposta di registro - applicazione - calcolo dell'avviamento - utilizzazione del canone di affitto come elemento presuntivo - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro in occasione della cessione d'azienda. L'Amministrazione aveva utilizzato il canone di affitto dell'azienda, precedentemente pattuito tra le parti, come elemento presuntivo o induttivo per quantificare l'avviamento. Tale criterio è stato contestato perché il canone riflette una valutazione negoziale riferita a un momento passato e non rappresenta necessariamente l'effettiva capacità futura dell'azienda di produrre utili.
La decisione
La sentenza ha escluso la possibilità di determinare l'avviamento mediante elementi forfettari o meramente presuntivi, come il canone di affitto dell'azienda. La valutazione deve essere effettuata sulla base di principi aziendalistici, considerando concretamente l'idoneità del complesso aziendale a produrre utili futuri. Il criterio fondato sul canone di locazione, in quanto non necessariamente rappresentativo delle potenzialità produttive dell'azienda, non è quindi sufficiente né legittimo.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro applicabile alla cessione d'azienda
Ai fini dell'imposta di registro, l'avviamento deve essere determinato mediante una valutazione concreta e razionale del valore economico dell'azienda, senza ricorrere automaticamente a criteri forfettari o a presunzioni non adeguatamente giustificate.
Principi aziendalistici di valutazione dell'avviamento
L'avviamento esprime la capacità del complesso aziendale di produrre utili in futuro e deve essere valutato considerando le caratteristiche effettive dell'azienda e le sue potenzialità reddituali.
Massime di principio
- Nella cessione d'azienda, l'avviamento non può essere determinato automaticamente applicando percentuali o prendendo come riferimento un singolo dato negoziale.
- Il canone di affitto dell'azienda può costituire, al più, un elemento di valutazione, ma non è di per sé una prova sufficiente del valore dell'avviamento.
- La valutazione dell'avviamento deve riferirsi alla capacità prospettica dell'azienda di generare reddito, non soltanto a valori o accordi formatisi in un momento precedente.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare in modo concreto e verificabile il metodo usato per rettificare il valore dichiarato, dimostrando la coerenza tra gli elementi considerati e l'effettivo valore economico dell'azienda.
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