Cassazione Penale, Sentenza n. 20885/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fontana impugnava la conferma della responsabilità penale per estorsione aggravata (fatti contestati fino al 2004) sostenendo: 1) violazione di legge per il mancato riconoscimento della prescrizione, maturata prima della sentenza impugnata; 2) vizio di motivazione nel trattamento sanzionatorio per avere la Corte territoriale applicato immotivatamente una riduzione della pena nella misura minima nonostante la richiesta di applicarla nella misura massima, con particolare riferimento all'attenuante speciale di "dissociazione attuosa" (art. 416-bis).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha rilevato che il reato era contestato come commesso fino al 2004 e quindi non erano applicabili disposizioni introdotte successivamente (art. 628, ultimo comma, introdotto dalla legge n.94/2009). Ha poi chiarito l'ordine logico di valutazione tra circostanze: le circostanze attenuanti e aggravanti vanno confrontate per determinare la pena, quindi si applica successivamente l'attenuante speciale di dissociazione (art. 416-bis), che comporta una riduzione non inferiore a un terzo; ciò ha fatto rientrare la pena sotto la soglia di dieci anni. Applicando la disciplina più favorevole previgente alla riforma del 2005, il termine di prescrizione massimo era di quindici anni comprensivo degli eventuali effetti degli atti interruttivi, con la conseguenza che il reato si era prescritto nel 2019. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen. (ultimo comma) / legge n.94/2009
La Corte osserva che la modifica introdotta dall'ultimo comma dell'art. 628 con la legge n.94/2009 non è applicabile ai fatti commessi fino al 2004; dunque non può essere usata per determinare il termine di prescrizione del reato in esame.
art. 61 n. 7 cod. pen.
Richiamata come riferimento alle aggravanti; la loro presenza influisce nel giudizio di comparazione con le attenuanti per determinare la pena base da cui poi applicare eventuali attenuanti speciali.
art. 416-bis cod. pen. (ex art. 8 L. n.203/1991) - attenuante speciale di dissociazione attuosa
La Corte ribadisce che l'attenuante speciale di "dissociazione attuosa" non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze: si determina prima la pena mediante il confronto tra circostanze comuni e aggravanti, e poi sul risultato si applica l'attenuante speciale, che comporta una riduzione non inferiore a un terzo.
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la Corte segnala che il ricorso è stato trattato con tale modalità.
D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito in L. 12 luglio 1991 n.203
Richiamato come fonte originaria dell'attenuante di dissociazione attuosa (ora art. 416-bis); utile per collocare storicamente la disciplina dell'attenuante speciale.
Massime di principio
- Quando il fatto è commesso in un periodo anteriore a modifiche legislative successive, va applicata la disciplina vigente all'epoca del fatto (principio di diritto penale nel tempo), evitando di estendere applicazioni di norme introdotte posteriormente.
- Per il calcolo della prescrizione è essenziale determinare la pena concretamente accertabile dopo il confronto fra circostanze attenuanti e aggravanti; se sussiste un'attenuante speciale di carattere "ad effetto" (es. dissociazione attuosa), questa va applicata dopo aver determinato la pena di riferimento.
- L'attenuante speciale di dissociazione non entra nel giudizio di bilanciamento insieme alle altre circostanze: prima si compara/agguanta/attenua la restante fattispecie e poi si applica la riduzione prevista dall'attenuante speciale sul risultato ottenuto.
- Se, a seguito della corretta determinazione della pena e dell'applicazione delle attenuanti, la pena concreta rientra in soglie che comportano termini di prescrizione più favorevoli per l'imputato, può risultare estinta la responsabilità per prescrizione anche dopo precedenti decisioni della Corte territoriale.
- I difensori devono verificare sempre la corretta applicazione della disciplina sul calcolo della prescrizione e l'ordine logico con cui sono state valutate le circostanze; un errore in tali passaggi può determinare l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20665/2023 del 16/05/2023
- Sentenza penale · 16 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20666/2023 del 16/05/2023
- Sentenza penale · 16 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20667/2023 del 16/05/2023
- Sentenza penale · 16 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20671/2023 del 16/05/2023
- Sentenza penale · 16 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20672/2023 del 16/05/2023
- Sentenza penale · 16 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20673/2023 del 16/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →