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Sentenza

Sentenza del 06/06/2022 n. 18001 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la riliquidazione tributaria basata su un valore venale accertato molto superiore a quello dichiarato (valore amministrativo Euro 664.000 vs dichiarato Euro 228.250). Denunciava omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione delle decisioni di merito (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamentando in particolare la mancata considerazione dei parametri di stima, delle caratteristiche che riducono la stimabilità/edificabilità del terreno (vincolo cimiteriale, vincolo geomorfologico, lotto minimo di mq. 5.000 previsto dal PRG) e la necessità di un criterio unitario di valutazione per terreno e fabbricato. Inoltre impugnava il diniego, da parte dell'Agenzia, della definizione agevolata prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (art. 6), sostenendo che il valore della controversia dovesse essere rapportato al giudicato favorevole formatosi a favore dei coobbligati solidali (sentenza CTR Napoli 18/05/2017 n. 4522/11/2017) che aveva rideterminato il valore a Euro 350.000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso concernente il diniego della definizione agevolata (ossia ha confermato che l'importo dovuto per la definizione si determina con riferimento al valore della controversia relativo al singolo contribuente secondo la decisione pronunciata nei suoi confronti). Tuttavia, ha riconosciuto che nel corso del giudizio di legittimità è intervenuto un giudicato favorevole a favore dei coobbligati solidali (sentenza CTR Napoli 18/05/2017 n. 4522/11/2017), definitivo e non fondato su ragioni personali, e che il ricorrente aveva eccepito tempestivamente tale giudicato. Pertanto la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha parzialmente accolto il ricorso originario rideterminando il valore venale del terreno (con pertinenza) in Euro 350.000, obbligando l'Agenzia delle Entrate a ricalcolare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in rapporto a tale importo. Le spese sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6

    La definizione agevolata richiede il pagamento di un importo pari al valore della controversia; tale valore va rapportato al tributo determinato dalla decisione resa nel giudizio relativo al singolo contribuente. Non può farsi riferimento al tributo determinato in giudizi aventi ad oggetto altri coobbligati, salvo che il giudicato esterno sia opponibile nelle condizioni previste dall'art. 1306 c.c.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2

    Definisce il valore della lite come l'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni; richiamato per stabilire la misura dell'importo dovuto in sede di definizione agevolata.

  • art. 1306 c.c.

    Stabilisce che il condebitore può avvalersi del giudicato formatosi tra il creditore e altro condebitore, a condizione che la sentenza sia passata in giudicato, non sia già formato un giudicato con il medesimo creditore, l'eccezione sia tempestiva e il giudicato non sia fondato su ragioni personali; principio applicato in materia tributaria per estendere al ricorrente gli effetti favorevoli del giudicato dei coobbligati.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, commi 2 e 2-bis

    Norme che regolano la motivazione degli atti amministrativi di liquidazione/valutazione per imposte di registro; il ricorrente lamentava carenza motivazionale rispetto ai parametri di valutazione, ma la Corte ha ritenuto prevalente il giudicato sopravvenuto che rideterminava il valore.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Richiamati come basi dei motivi di cassazione (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha valutato i profili ma ha ritenuto assorbiti dall'accertamento del giudicato sopravvenuto.

  • art. 384 c.p.c., comma 1

    Consentito alla Corte di decidere la causa nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicato per fissare il valore venale in Euro 350.000 e disporre la riliquidazione tributaria.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Sulla produzione della certificazione del passaggio in giudicato: la Corte osserva che, se la controparte ammette l'intervenuta definitività della sentenza esterna, la parte proponente non è tenuta a produrre la certificazione formale.

Massime di principio

  • La definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/2018 si calcola con riferimento al valore della controversia determinato nella pronuncia che riguarda il singolo contribuente; non è legittimo prendere quale parametro il risultato di giudizi riguardanti altri coobbligati, salvo che sussista un giudicato esterno opponibile.
  • Il coobbligato solidale può avvalersi del giudicato favorevole formato nei confronti di altro coobbligato ai sensi dell'art. 1306 c.c. quando il giudicato sia definitivo, non personale e l'eccezione sia sollevata tempestivamente; in tal caso il giudicato esterno può imporre la ricalcolazione dell'imposta anche sul rapporto con altri coobbligati.
  • La Corte di legittimità può decidere la controversia nel merito (art. 384 c.p.c.) quando il giudicato esterno rende superflui ulteriori accertamenti di fatto, fissando direttamente il valore imponibile e rimettendo all'amministrazione il conteggio tributario conseguente.
  • Se l'amministrazione riconosce l'esistenza e il contenuto di una sentenza esterna passata in giudicato, la parte che invoca tale giudicato non è obbligata a produrre immediatamente la certificazione del passaggio in giudicato; la ammissione della controparte vale come prova sufficiente perché il giudicato sia considerato.
  • Le doglianze sulla carenza motivazionale di un avviso di liquidazione (parametri di stima non esplicitati) restano valide, ma possono essere rese irrilevanti dalla formazione di un giudicato esterno che ridetermini in via definitiva il valore della cosa oggetto di controversia.
  • In presenza di vincoli particolari (cimiteriali, geomorfologici, limiti di edificabilità) tali elementi possono e devono incidere sulla stima del valore venale; se un giudice nei confronti di altri coobbligati già li ha valutati e la decisione è definitiva, il contribuente può farli valere mediante l'eccezione di giudicato.

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