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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 847/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari non detentive (obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla P.G.), nonché richiesta di riduzione della misura. Il ricorrente contestava: 1) errata applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. per non avere il giudice considerato il decorso del tempo (tre anni e tre mesi) come elemento idoneo a rivedere la misura cautelare; 2) carenza di motivazione nel non valutare adeguatamente l'attività lavorativa lecita svolta (amministratore e lavoratore in Store 1900 Srl) e l'osservanza delle prescrizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame e il Tribunale di Roma avevano correttamente valutato l'assenza di elementi di novità idonei a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. La Corte ha ritenuto che il mero decorso del tempo e la semplice osservanza delle prescrizioni non costituiscono, di per sé, elementi nuovi capaci di giustificare la revoca o la sostituzione della misura, specie in presenza di precedenti penali anche specifici; analogamente la costituzione della società e lo svolgimento dell'attività lavorativa, essendo coevi ai fatti, non erano novità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Fondamento procedurale per il rigetto dell'appello cautelare da parte del Tribunale del riesame; procedimento di impugnazione dell'ordinanza cautelare.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, c.p.p.

    Presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui quelli connessi agli stupefacenti). Nella sentenza è stato ribadito che tale presunzione opera anche quando si chiede la sostituzione della misura e che il decorso del tempo e la mera osservanza delle prescrizioni non sono, senza altri elementi nuovi o significativi, idonei a superarla.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Indica la normativa sostanziale (reato in materia di stupefacenti) per la quale è imputato il ricorrente; la gravita' del reato integra il contesto cui si applica la presunzione di cui all'art. 275, comma 3.

  • art. 299, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 299, comma 2, c.p.p.

    Principio secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere si applica anche nelle richieste di sostituzione della misura detentiva con misure meno afflittive.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

    Motivi dedotti in cassazione (violazione di legge e carenza di motivazione). La Corte ha ritenuto le censure infondate poiché il ricorrente non ha indicato elementi nuovi che i giudici non avessero valutato.

  • legge n. 47 del 2015

    Riforma richiamata in dottrina e giurisprudenza che ha inciso sull'interpretazione della rilevanza del decorso del tempo nelle misure cautelari; la sentenza riconosce che il tempo può essere valutato ma non è automaticamente risolutivo senza fatti nuovi.

Massime di principio

  • La presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. opera nei confronti di reati gravi e pesa sul richiedente la revoca o sostituzione: il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a superarla.
  • L'osservanza delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare è un comportamento doveroso e, da sola, difficilmente costituisce elemento nuovo idoneo alla revoca; può essere considerata favorevolmente solo se accompagnata da fatti nuovi e significativi.
  • La prova di un'effettiva e anteriore o successiva riorganizzazione della propria vita (es. reinserimento lavorativo stabile iniziato dopo i fatti, assenza protratta di comportamenti illeciti, iniziative di riabilitazione) deve essere documentata e valorizzata come novità processuale per ottenere una rivalutazione.
  • In presenza di precedenti penali anche specifici, il giudice può ritenere che il rischio di reiterazione persista; quindi il ricorrente ha l'onere di allegare elementi concreti, nuovi e non già valutati, che dimostrino la cessazione delle esigenze cautelari.
  • La richiesta di sostituzione della misura richiede attenzione alla giurisprudenza che applica la doppia presunzione anche alla sostituzione: l'argomentazione difensiva deve fornire elementi di cambiamento del quadro cautelare, non solo considerazioni generiche sul tempo trascorso.

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