Cassazione Penale, Sentenza n. 847/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari non detentive (obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla P.G.), nonché richiesta di riduzione della misura. Il ricorrente contestava: 1) errata applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. per non avere il giudice considerato il decorso del tempo (tre anni e tre mesi) come elemento idoneo a rivedere la misura cautelare; 2) carenza di motivazione nel non valutare adeguatamente l'attività lavorativa lecita svolta (amministratore e lavoratore in Store 1900 Srl) e l'osservanza delle prescrizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame e il Tribunale di Roma avevano correttamente valutato l'assenza di elementi di novità idonei a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. La Corte ha ritenuto che il mero decorso del tempo e la semplice osservanza delle prescrizioni non costituiscono, di per sé, elementi nuovi capaci di giustificare la revoca o la sostituzione della misura, specie in presenza di precedenti penali anche specifici; analogamente la costituzione della società e lo svolgimento dell'attività lavorativa, essendo coevi ai fatti, non erano novità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Fondamento procedurale per il rigetto dell'appello cautelare da parte del Tribunale del riesame; procedimento di impugnazione dell'ordinanza cautelare.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui quelli connessi agli stupefacenti). Nella sentenza è stato ribadito che tale presunzione opera anche quando si chiede la sostituzione della misura e che il decorso del tempo e la mera osservanza delle prescrizioni non sono, senza altri elementi nuovi o significativi, idonei a superarla.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
Indica la normativa sostanziale (reato in materia di stupefacenti) per la quale è imputato il ricorrente; la gravita' del reato integra il contesto cui si applica la presunzione di cui all'art. 275, comma 3.
art. 299, comma 2, cod. proc. pen.
art. 299, comma 2, c.p.p.
Principio secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere si applica anche nelle richieste di sostituzione della misura detentiva con misure meno afflittive.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
Motivi dedotti in cassazione (violazione di legge e carenza di motivazione). La Corte ha ritenuto le censure infondate poiché il ricorrente non ha indicato elementi nuovi che i giudici non avessero valutato.
legge n. 47 del 2015
Riforma richiamata in dottrina e giurisprudenza che ha inciso sull'interpretazione della rilevanza del decorso del tempo nelle misure cautelari; la sentenza riconosce che il tempo può essere valutato ma non è automaticamente risolutivo senza fatti nuovi.
Massime di principio
- La presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. opera nei confronti di reati gravi e pesa sul richiedente la revoca o sostituzione: il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a superarla.
- L'osservanza delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare è un comportamento doveroso e, da sola, difficilmente costituisce elemento nuovo idoneo alla revoca; può essere considerata favorevolmente solo se accompagnata da fatti nuovi e significativi.
- La prova di un'effettiva e anteriore o successiva riorganizzazione della propria vita (es. reinserimento lavorativo stabile iniziato dopo i fatti, assenza protratta di comportamenti illeciti, iniziative di riabilitazione) deve essere documentata e valorizzata come novità processuale per ottenere una rivalutazione.
- In presenza di precedenti penali anche specifici, il giudice può ritenere che il rischio di reiterazione persista; quindi il ricorrente ha l'onere di allegare elementi concreti, nuovi e non già valutati, che dimostrino la cessazione delle esigenze cautelari.
- La richiesta di sostituzione della misura richiede attenzione alla giurisprudenza che applica la doppia presunzione anche alla sostituzione: l'argomentazione difensiva deve fornire elementi di cambiamento del quadro cautelare, non solo considerazioni generiche sul tempo trascorso.
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