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Sentenza

Sentenza n. 381/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26 giugno 2024, avente ad oggetto l’“Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2024; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202400601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 26 giugno 2024, di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, titolare di un complesso agrituristico con alloggi, ristorante e area ricevimenti, ha contestato la deliberazione comunale che determinava le tariffe TARI per il 2024, deducendo che il regolamento comunale non prevedeva una specifica categoria tariffaria per gli agriturismi e che l’attività era stata ricondotta alla categoria degli alberghi con ristorazione. È stato dedotto un unico motivo articolato nell’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, nella violazione dei principi di capacità contributiva e proporzionalità della contribuzione, nella disparità di trattamento, irragionevolezza e difetto di motivazione, nonché nella violazione dell’art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013 e dei criteri del d.P.R. n. 158/1999. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del regolamento TARI, che individuava le categorie delle utenze non domestiche e stabiliva che le attività non ricomprese in una categoria specifica fossero associate alla categoria maggiormente analoga per destinazione d’uso e potenzialità di produzione dei rifiuti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il regolamento TARI comunale, modificato nel tempo fino al 2024, individuava le categorie tariffarie applicabili alle utenze non domestiche e non contemplava una categoria autonoma per gli agriturismi; inoltre, prevedeva espressamente l’assimilazione delle attività non comprese in una categoria specifica a quella con maggiore analogia quanto a destinazione d’uso e potenzialità quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti. La deliberazione del 2024 si era limitata ad applicare le categorie già stabilite dal regolamento, determinando i relativi valori tariffari. Pertanto, la lesione lamentata derivava anzitutto dalla disciplina regolamentare che non prevedeva la categoria specifica degli agriturismi. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare tale disciplina regolamentare insieme alla deliberazione tariffaria applicativa, che aveva reso attuale e concreta la lesione. La sola impugnazione dell’atto applicativo non era quindi ammissibile. Il TAR ha compensato integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 651, l. 27 dicembre 2013, n. 147

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione, sostenendo che la tariffa TARI dovesse essere commisurata secondo i criteri stabiliti dal d.P.R. n. 158/1999; il giudice non ha esaminato nel merito tale censura per l’inammissibilità del ricorso.

  • d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    Richiamato dalla ricorrente quale disciplina dei criteri per la determinazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti; la questione sostanziale non è stata esaminata per ragioni processuali.

  • art. 8, comma 6, Regolamento comunale TARI

    le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti

    La disposizione costituisce la base regolamentare per ricondurre le attività prive di una categoria specifica alla categoria maggiormente analoga.

Massime di principio

  • Quando la lesione lamentata deriva direttamente da una disciplina regolamentare o da un atto amministrativo generale che stabilisce i criteri e le categorie applicabili, il destinatario deve impugnare tale disciplina insieme all’atto applicativo che rende attuale e concreta la lesione; la sola impugnazione dell’atto applicativo è inammissibile.
  • I regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili immediatamente solo quando producono una lesione diretta e attuale; negli altri casi possono essere impugnati congiuntamente all’atto applicativo che concretizza la lesione.
  • Quando un regolamento tariffario non contempla una specifica categoria di attività e prevede l’assimilazione delle attività non classificate alla categoria maggiormente analoga per destinazione d’uso e potenzialità di produzione dei rifiuti, la contestazione dell’assimilazione deve essere rivolta anche contro la disposizione regolamentare che disciplina tale classificazione.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniTariffe e rapporti con gli utentiRegolamenti e atti amministrativi generaliDecisione e riti speciali
RamiServizi pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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