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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11815/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Cagliari che, in sede di riesame, aveva confermato il sequestro preventivo di 16.910,00 euro rinvenuti nella sua abitazione. Il motivo principale dedotto era che il Tribunale aveva mutato il "titolo" giuridico del sequestro rispetto all'ordinanza genetica del G.I.P.: mentre il G.I.P. aveva disposto il sequestro ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2 (sequestro impedito e/o finalizzato alla confisca), il Tribunale invece aveva fondato la misura sulla confisca allargata ex art. 240-bis c.p., privando l'indagato di un grado di impugnazione corrispondente e ledendo il diritto di difesa. Altri motivi aggiunti riguardavano presunto difetto di motivazione sul periculum in mora e omessa valutazione delle deduzioni difensive circa la provenienza lecita del denaro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per il primo, assorbente motivo: ha ritenuto illegittimo il mutamento del titolo giuridico del sequestro operato dal Tribunale in sede di riesame, con conseguente lesione del diritto di difesa. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio, disponendo che il riesame sia effettuato sulla base dei titoli posti a fondamento del sequestro dal G.I.P.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso

    La norma autorizza il tribunale a riformare o annullare per ragioni diverse, ma la Corte distingue il potere di integrazione della motivazione dall'impossibilità di sostituire il "titolo" giuridico del sequestro originario in modo da pregiudicare il contraddittorio e il diritto di difesa.

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamato per collegare le regole sul potere del tribunale in sede di riesame; la Corte usa il richiamo per precisare i limiti del riesame quando comporta un diverso assetto giuridico della misura reale.

  • art. 321, commi 1, 2 e 2-bis, cod. proc. pen.

    Distingue le diverse finalità del sequestro (impeditivo vs. finalizzato alla confisca) e il diverso regime del vincolo reale strumentale alla confisca; la Corte ricorda che il riesame non può trasformare il sequestro in un diverso istituto senza rispettare le garanzie difensive e la necessità di motivare il periculum in mora.

  • art. 240-bis cod. pen.

    La Corte definisce la confisca allargata come istituto diverso, con finalità preventive e presunzione relativa di accumulo illecito: non può essere invocata in sede di riesame come nuovo titolo senza dare all'interessato il relativo contraddittorio.

  • art. 240 cod. pen.

    Riferimento all'istituto della confisca ordinaria; nel caso concreto il G.I.P. aveva fondato il sequestro sui titoli riconducibili al sequestro finalizzato alla confisca mentre il Tribunale ha evocato la normativa diversa della confisca allargata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti formali della esposizione dei motivi in cassazione; la Corte valuta i motivi nei limiti strettamente necessari come consentito dalla norma.

Massime di principio

  • Il tribunale del riesame non può mutare il "titolo" giuridico del sequestro disposto dal G.I.P. in modo da adottare un diverso istituto (es. confisca allargata) senza assicurare il nuovo contraddittorio e le garanzie difensive: tale mutamento comporta annullamento.
  • Se il giudice ritiene necessario un diverso titolo giuridico per giustificare il vincolo reale, deve rinviare o comunque consentire all'interessato di esercitare le relative difese e impugnazioni, evitando così lesioni del diritto di difesa.
  • Quando il sequestro viene giustificato come strumentale alla confisca — e ancor più se si prospetta la confisca allargata — è obbligatoria una motivazione specifica sul periculum in mora e sul nesso tra anticipazione del vincolo e finalità ablativa.
  • Le deduzioni difensive circa la provenienza lecita di somme rinvenute assumono rilievo particolarmente rilevante se la misura può sfociare in confisca: tali deduzioni devono essere valutate esplicitamente dal giudice.
  • In situazioni analoghe, la strategia difensiva utile è contestare immediatamente qualsiasi mutamento del titolo giuridico adottato in sede di riesame e richiedere il rispetto del contraddittorio e della impugnabilità delle nuove determinazioni.
  • La Cassazione interviene annullando e rinviando quando il mutamento di titolo nel riesame mette concretamente in pericolo il diritto di difesa e il corretto esercizio dell'impugnazione di merito.

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