Cassazione Penale, Ordinanza n. 08519/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in considerazione delle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Bari, deduceva censure attinenti alla ricostruzione del fatto e alla valutazione del materiale probatorio, quindi a profili ritenuti non sindacabili nel giudizio di legittimità. La Corte rileva inoltre che il giudice di merito aveva già motivato in modo congruo e logico sulla sussistenza del dolo richiesto per il reato di evasione, valorizzando la condotta tenuta dall'imputato alla vista degli agenti e ritenendo irrilevanti le giustificazioni addotte. Il ricorrente mirava dunque, in sostanza, a ottenere una diversa lettura delle emergenze fattuali e probatorie.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
È richiamato come norma incriminatrice del reato di evasione; la Corte afferma che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato sulla sussistenza del dolo richiesto per la sua integrazione.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una diversa ricostruzione del fatto o in una rivalutazione del compendio probatorio, poiché tali profili appartengono alla competenza esclusiva del giudice di merito.
- La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, adeguata e logicamente coerente, fondata su corrette massime di अनुभवienza e priva di vizi logici manifesti.
- Per il reato di evasione, la sussistenza del dolo può essere desunta dalle concrete modalità della condotta tenuta dall'agente, e le giustificazioni addotte dall'imputato possono essere ritenute irrilevanti se contrastate dal complessivo quadro fattuale valutato dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso determina ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura ritenuta equa dalla Corte.
Come è indicizzato
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