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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40043/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna per il delitto di calunnia. Il motivo unico denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di prescrizione: la Corte di appello, nella motivazione, aveva ammesso un errore nel calcolo del termine prescrizionale avendo erroneamente tenuto conto della recidiva qualificata (non ritenuta né applicata dal primo giudice), con conseguente palese contrasto tra dispositivo e motivazione e maturazione del termine di prescrizione prima della prima udienza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Ha motivato che la recidiva qualificata, esclusa in concreto dal primo giudice, è ininfluente ai fini del calcolo del termine prescrizionale; pertanto, considerato che il termine di prescrizione è maturato il 27 ottobre 2021 (in assenza di sospensioni) e prima della prima udienza d'appello (dicembre 2021), il reato si è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 99, comma quarto

    La circostanza aggravante facoltativa della recidiva qualificata, se esclusa dal giudice come non rappresentativa di una maggiore colpevolezza o pericolosità, non rileva neanche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato; quindi non può essere utilizzata per allungare il termine prescrizionale quando non applicata.

  • Giurisprudenza di Cassazione (Sez. Unite e sezioni penali)

    Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016; Sez. 6, n. 43771 del 07/10/2010

    Principio consolidato secondo cui l'esclusione in concreto della recidiva qualificata implica la sua ininfluenza anche nel calcolo della prescrizione; la Suprema Corte ha più volte affermato che circostanze aggravanti non applicate non possono influire sul termine prescrizionale.

Massime di principio

  • Se una circostanza aggravante facoltativa (es. recidiva qualificata) viene esclusa concretamente dal giudice, essa non può essere considerata nel calcolo del termine di prescrizione.
  • Quando vi è contrasto tra il dispositivo e la motivazione di una sentenza in punto di calcolo della prescrizione, prevale l'analisi della motivazione: se da questa risulta che il termine è già maturato, si deve dichiarare l'estinzione per prescrizione.
  • Se il reato è estinto per prescrizione e non vi sono questioni residue di merito o di costituzione di parte civile che richiedano un rinvio, la Cassazione può annullare senza rinvio limitatamente agli effetti penali.
  • Il termine prescrizionale va calcolato in relazione alla fattispecie come effettivamente riconosciuta e motivata dal giudice di merito; circostanze indicate nel dispositivo ma non concretamente applicate non devono prolungare la prescrizione.
  • La conclusione del Pubblico Ministero per l'annullamento senza rinvio per prescrizione può essere accolta quando la valutazione della Corte di legittimità confermi la maturazione del termine prescrizionale prima delle fasi procedurali rilevanti (es. prima dell'udienza d'appello).

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