Sentenza n. 1314/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 4081/2024 emessa in data 23 settembre 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Con sentenza passata in giudicato, il Tribunale di Milano aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro per ciascun anno, mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, condannando il Ministero all’adempimento. Poiché l’Amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento, il passaggio in giudicato della sentenza o la sua notificazione, avvenuta il 6 aprile 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Milano è passata in giudicato, è stata notificata al Ministero e non è stata eseguita. Ha ritenuto quindi soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che potrà essere investito dal creditore mediante istanza dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e dovrà adempiere entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del Tribunale di Milano.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È richiamato quale ulteriore presupposto per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione, in relazione all’obbligo di esecuzione della pronuncia notificata.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, non sia stata spontaneamente eseguita e contenga un obbligo di facere a carico dell’Amministrazione stessa.
- Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo può assegnare all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l’inutile decorso del termine.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico quando l’attività di esecuzione rientra nei suoi compiti istituzionali; in tal caso non è dovuto uno specifico compenso per l’incarico commissariale.
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