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Sentenza

Sentenza n. 3384/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria n. 120/2022, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202207741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale recante giudizio non favorevole di compatibilità ambientale nell'ambito del procedimento per il rilascio del PAUR relativo alla riattivazione di una cava

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa, subentrata nell'acquisto dell'area nell'ambito di una procedura fallimentare, contestava il giudizio regionale negativo di compatibilità ambientale e gli atti della conferenza di servizi, sostenendo che il progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale fosse sostanzialmente identico a quello già valutato favorevolmente con la VIA del 2009. Deduceva l'illegittimità della nuova sottoposizione a valutazione ambientale, in violazione della disciplina regionale e dell'autovincolo contenuto nella precedente VIA, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contraddittorietà, difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza. L'appellante sosteneva inoltre che non fossero intervenute modifiche significative nell'uso del territorio, che le strutture agrituristiche e le aree naturalistiche fossero troppo distanti per subire effetti rilevanti e che il TAR avesse omesso di esaminare le censure relative al traffico, alle polveri, al paesaggio e alla comparazione degli interessi. Le amministrazioni hanno sostenuto che la Regione aveva già comunicato nel 2018 la necessità di una nuova valutazione, in ragione del tempo trascorso e delle modifiche dell'antropizzazione, e che il nuovo contesto territoriale, caratterizzato da agriturismo, agricoltura biologica, siti Natura 2000, RERU e ITI Trasimeno, giustificasse il giudizio negativo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa all'autovincolo derivante dalla VIA del 2009, perché l'impresa non aveva impugnato la nota regionale del 17 luglio 2018, con la quale era stata prospettata la necessità di una nuova verifica o del procedimento PAUR proprio per accertare l'attualità della precedente valutazione alla luce delle modificazioni dell'antropizzazione. Quanto alle censure contro il giudizio negativo di compatibilità ambientale, il Collegio ha confermato la natura discrezionale della VIA e i limiti del sindacato giurisdizionale, circoscritto al macroscopico errore di fatto, alla manifesta illogicità o alla contraddittorietà. La verificazione ha confermato l'esistenza di sei aree protette entro un raggio di cinque chilometri, l'interferenza del percorso dei mezzi pesanti con elementi della RERU, la presenza di numerose aziende agrituristiche e di una significativa agricoltura biologica, nonché i possibili effetti del traffico su polveri, emissioni, rumore, paesaggio e rinaturalizzazione dell'area. Tali elementi rendevano ragionevole la scelta regionale e comunale di privilegiare un modello di sviluppo fondato sulla tutela ambientale, sull'agricoltura di qualità e sul turismo rispetto alla riattivazione di una cava inattiva da anni. Il giudice ha escluso sia il travisamento dei fatti sia la manifesta irragionevolezza, chiarendo che non può sostituire le proprie valutazioni a quelle discrezionali dell'amministrazione. Le spese del grado sono state compensate; le spese di verificazione sono state poste a carico delle parti in misura uguale.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Disciplina il procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, utilizzato per la nuova valutazione del progetto di cava.

  • art. 25, comma 5, d.lgs. 152/2006

    Richiamato dal TAR e dal Consiglio di Stato a sostegno dell'efficacia temporalmente limitata dei provvedimenti di VIA.

  • art. 7 d.lgs. 104/2017

    Richiamato quale disposizione rilevante per la temporaneità degli effetti delle valutazioni di impatto ambientale.

  • art. 14-ter l. 241/1990

    Disciplina la conferenza di servizi nella quale sono stati acquisiti i pareri e formulato il giudizio di compatibilità ambientale.

  • art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990

    Richiamato in relazione al parere non reso dall'Agenzia forestale regionale.

  • d.P.R. 357/1997

    Richiamato con riferimento alla valutazione di incidenza sui siti di interesse naturalistico.

  • art. 36 Regolamento UE n. 1303/2013

    Richiamato per la disciplina dell'Investimento Territoriale Integrato, quale strumento di programmazione territoriale integrata per la valorizzazione ambientale e lo sviluppo sostenibile.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione dell'udienza mediante collegamento da remoto.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione dell'atto con cui l'amministrazione comunica la necessità di rinnovare la valutazione ambientale, motivandola con il tempo trascorso e con le modificazioni dell'antropizzazione del territorio, rende inammissibile la successiva censura diretta a far valere, contro il giudizio ambientale negativo, l'efficacia vincolante o l'autovincolo derivante da una precedente VIA favorevole.
  • Le valutazioni di impatto ambientale hanno efficacia temporalmente limitata e non impediscono all'amministrazione di rivalutare il progetto quando siano trascorsi molti anni o siano mutati il contesto territoriale, l'antropizzazione, gli interessi ambientali e le scelte di pianificazione.
  • Il giudizio di compatibilità ambientale costituisce espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa; il sindacato giurisdizionale di legittimità non può sostituire la valutazione amministrativa e resta limitato alla verifica di macroscopici errori di fatto, manifesta illogicità, contraddittorietà o carenze istruttorie rilevanti.
  • È ragionevole privilegiare, nell'ambito della valutazione ambientale e del governo del territorio, un modello di sviluppo fondato sulla tutela del paesaggio, sulle attività agricole di qualità e sul turismo sostenibile rispetto alla riattivazione di un'attività estrattiva inattiva da anni, quando tale scelta sia sostenuta da elementi istruttori relativi a emissioni, traffico pesante, polveri, rumore, siti protetti e impatto paesaggistico.
  • La distanza tra l'impianto o la cava e i beni o le attività potenzialmente incisi non esclude, di per sé, la rilevanza ambientale dell'intervento, quando le emissioni o il traffico indotto possano propagarsi lungo i percorsi di trasporto e raggiungere siti naturalistici, coltivazioni o strutture ricettive.
  • La scelta amministrativa di indirizzare un territorio verso un determinato modello socio-economico e ambientale, se fondata su presupposti verificati e su una motivazione coerente, attiene al merito amministrativo e non è sindacabile dal giudice mediante una rivalutazione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAree protette, fauna e floraPiani regolatori e variantiAppello
RamiAmbienteUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaDecadenza e tardività

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