Cassazione Penale, Sentenza n. 1188/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/90) con cui era stata disposta anche la confisca delle telecamere e degli apparecchi elettronici adibiti alla vigilanza del luogo in cui era custodita la droga. Il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione al mancato dissequestro di tali cose.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, benché sia ammesso impugnare in Cassazione la confisca disposta nel patteggiamento, il giudice di merito ha correttamente motivato il nesso di pertinenzialità degli oggetti al reato e la pericolosità sociale legata alla loro conservazione nella disponibilità dell'imputato (rischio di reiterazione). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73, commi 1 e 4
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/90
Natura del reato per il quale è stato concordato il patteggiamento; contestazione principale alla base della procedura penale
Codice penale, art. 240
art. 240, primo comma, cod. pen.
Stabilisce che sono soggette a confisca le cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscano il prodotto o il profitto; richiede la prova del nesso di pertinenzialità (strumentalità o derivazione)
Legge n. 134/2003
Ha esteso l'applicabilità della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., imponendo al giudice l'obbligo di motivare specificamente la confisca dei beni sottoposti a sequestro
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite)
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020 (Savin)
Conferma la possibilità di ricorrere in Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento limitatamente alle disposizioni sulla confisca
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, Fiocco)
Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014 (Fiocco)
Sottolinea l'obbligo motivazionale del giudice quando dispone la confisca, dopo le modifiche del 2003
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
sentenza della Corte costituzionale del 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilità di condanna alle somme a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa del ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile con riferimento alle misure ablative (confisca), ma il ricorrente deve articolare censure fondate e specifiche.
- Per disporre la confisca il giudice deve provare e motivare il nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato (strumentalità o derivazione: prodotto, profitto, prezzo); la mera deduzione generica non è sufficiente.
- Dopo la L. n. 134/2003 il giudice è tenuto a una motivazione specifica quando estende la confisca oltre i casi obbligatori: la mancanza di tale motivazione può costituire motivo di annullamento, mentre una motivazione congrua rende il provvedimento solido in sede di legittimità.
- La pericolosità sociale e il rischio di reiterazione del reato possono essere valutati come elementi giustificativi per la conservazione del bene nella disponibilità dell'imputato e per la confisca, se adeguatamente motivate.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa o causa determinata da imprudenza del ricorrente, la Corte può condannare alle spese processuali e disporre il versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto occorre valutare con attenzione l'opportunità e la qualità delle censure proposte.
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