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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20261/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza che aveva trasferito ex art. 2932 c.c. la proprietà di un immobile in favore dell'acquirente, subordinando il trasferimento all'accollo di una quota di mutuo e al pagamento delle rate scadute alla società venditrice. Sulla base di tale decisione, la venditrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 83.542,91; l'opposizione dell'acquirente veniva inizialmente accolta, ma in appello il credito veniva in parte riconosciuto. In un precedente giudizio di cassazione, la Corte aveva già escluso una componente di interessi non dovuti e rinviato la causa. Nel giudizio di rinvio, l'acquirente deduceva un fatto sopravvenuto: la venditrice aveva introdotto un autonomo giudizio chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita. La Corte d'appello di rinvio riteneva tale fatto non allegabile perché non rilevabile d'ufficio e rideterminava comunque il credito della venditrice. Con il ricorso per cassazione, l'acquirente denunciava: 1) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che in rinvio la venditrice avrebbe modificato le conclusioni, non riproponendo una vera domanda di condanna al pagamento della somma; 2) violazione degli artt. 394 c.p.c. e 1453 c.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto considerare la sopravvenuta domanda di risoluzione proposta dalla controparte in altro processo, perché incompatibile con la domanda di adempimento.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina nel merito i due motivi perché rileva, come questione pregiudiziale, l'intervenuto giudicato esterno sulla sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la risoluzione del contratto di vendita ex art. 2932 c.c. Poiché la risoluzione produce effetto retroattivo ai sensi dell'art. 1458 c.c., viene meno il presupposto dell'intero processo relativo al credito derivante dal contratto, con conseguente caducazione del giudizio e necessaria cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate, in ragione del fatto che il ricorso era stato proposto prima del consolidarsi del giudicato sulla risoluzione.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    trasferimento della proprietà di un immobile subordinato all'accollo della quota di mutuo e al pagamento delle rate scadute

    viene richiamato come titolo costitutivo del trasferimento immobiliare e come fonte degli obblighi economici posti a carico dell'acquirente

  • art. 112 c.p.c.

    nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    invocato dal ricorrente per sostenere che la controparte avrebbe mutato le conclusioni senza riproporre la domanda di condanna

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    motivo di ricorso per nullità della sentenza

    indica il vizio processuale denunciato nel primo motivo

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato per contestare l'allegazione e la valutazione del fatto sopravvenuto nel giudizio di rinvio

  • art. 1453 c.c.

    risoluzione del contratto

    invocato per sostenere l'incompatibilità tra domanda di risoluzione e pretesa di adempimento

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    indica il vizio di diritto denunciato nel secondo motivo

  • art. 1458 c.c.

    effetto retroattivo della risoluzione

    la Corte lo utilizza per affermare che il giudicato sulla risoluzione caduca l'intero processo relativo al credito contrattuale

  • art. 1458 c.c.

    effetti della risoluzione nei contratti a esecuzione continuata o periodica

    richiamato come base dell'effetto retroattivo che determina la caducazione del processo

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formatosi su una sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto è rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione e deve essere considerato quale elemento pregiudiziale rispetto alla decisione sul ricorso.
  • Quando interviene il giudicato sulla risoluzione del contratto, e la risoluzione opera con effetto retroattivo, viene meno il presupposto sostanziale delle pretese di adempimento o di pagamento fondate su quel contratto, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di rinvio, le questioni nuove o i fatti sopravvenuti assumono rilievo solo nei limiti in cui siano processualmente deducibili e non siano assorbiti da un giudicato esterno incompatibile con la prosecuzione della causa.
  • La sopravvenuta formazione del giudicato su una domanda di risoluzione del contratto prevale sulla decisione resa nel diverso processo avente ad oggetto il credito derivante dal medesimo rapporto contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRisoluzione del contrattoOnere della prova

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