Sentenza n. 725/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nuovo diniego di sanatoria edilizia ex l. n. 47/1985, adottato dopo l’annullamento giurisdizionale del precedente diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego con cui il Comune ha nuovamente respinto la domanda di condono edilizio relativa a un immobile asseritamente realizzato nel 1966, fuori dal centro abitato e prima dell’entrata in vigore della l. n. 765/1967. Il primo motivo deduceva il difetto di motivazione, poiché il Comune avrebbe richiamato genericamente disposizioni urbanistiche ed edilizie senza individuare la specifica norma ostativa né esplicitare il percorso logico-giuridico seguito. Il secondo motivo contestava la ritenuta improcedibilità della domanda per la mancata acquisizione del nulla osta della Soprintendenza e per l’asserita inefficacia del nulla osta ANAS: secondo i ricorrenti, il parere della Soprintendenza si sarebbe formato per silenzio-assenso ai sensi della disciplina regionale applicabile, mentre il nulla osta ANAS, rilasciato nel 2006, sarebbe rimasto efficace non essendo stato definito il procedimento di annullamento in autotutela avviato nel 2010. Il terzo motivo censurava l’accertamento comunale relativo a un piccolo locale alla terza elevazione, una scala esterna semicircolare e due tettoie, ritenuti interventi successivi al 1967 sulla base di un generico confronto tra fotografie aeree. I ricorrenti lamentavano l’assenza di una precisa individuazione della data di realizzazione delle opere, la mancata dimostrazione della loro incidenza sulla sanabilità del fabbricato originario e la possibilità di adottare, eventualmente, autonomi provvedimenti repressivi. Nel corso del giudizio è stata inoltre dedotta la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché il Comune avrebbe posto a fondamento del nuovo diniego motivi ostativi già emergenti o conoscibili nell’istruttoria originaria, anziché fatti sopravvenuti o non precedentemente rilevabili.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto inidonea la prima motivazione relativa al nulla osta della Soprintendenza, poiché la richiesta era stata presentata nel 2004 e, ai sensi dell’art. 17 l.r. n. 4/2003, il mancato rilascio di un provvedimento espresso aveva comportato la formazione del silenzio-assenso. La mancata acquisizione di un atto espresso non poteva quindi essere posta a fondamento del diniego. È stata ritenuta inidonea anche la motivazione relativa al nulla osta ANAS: il parere favorevole del 2006 era rimasto efficace, non essendo stato concluso con un provvedimento definitivo il procedimento di annullamento in autotutela avviato nel 2010. Il giudice ha poi rilevato il difetto di istruttoria sull’intero quadro temporale degli interventi edilizi. Il Comune non aveva accertato puntualmente né la data di realizzazione del manufatto originario, elemento decisivo per stabilire se l’immobile fosse anteriore alla l. n. 765/1967 e quindi non soggetto a titolo edilizio e a condono, né la data di realizzazione delle opere indicate come superfetazioni. Il generico richiamo al confronto tra riprese aerofotogrammetriche, non prodotto in giudizio e non accompagnato dall’indicazione precisa dell’epoca di realizzazione, non consentiva di verificare la fondatezza dell’assunto comunale. Il TAR ha inoltre richiamato l’art. 10-bis l. n. 241/1990, affermando che, dopo l’annullamento giurisdizionale di un diniego, l’amministrazione non può introdurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria originaria o conoscibili con ordinaria diligenza, salvo che dimostri la sopravvenienza o la non precedente rilevabilità delle circostanze. Il Comune non aveva fornito tale dimostrazione. Le spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri e accessori, nonché il rimborso del contributo unificato se dovuto e versato, sono state poste a carico dell’amministrazione.
Norme richiamate
l. n. 47/1985
Disciplina della domanda di condono edilizio oggetto della controversia.
l. n. 765/1967
La realizzazione dell’immobile prima della sua entrata in vigore, fuori dal centro abitato, rileva per stabilire l’assenza dell’obbligo di titolo edilizio e, conseguentemente, l’inapplicabilità della procedura di condono.
art. 17 l.r. n. 4/2003
Il mancato rilascio espresso del parere della Soprintendenza, richiesto nel 2004, ha comportato la formazione del silenzio-assenso secondo la disciplina regionale applicabile ratione temporis.
art. 10-bis l. n. 241/1990
in caso di annullamento giurisdizionale di un provvedimento adottato a seguito del preavviso di rigetto, l’amministrazione, nel riesercitare il proprio potere, non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del procedimento originario o comunque conoscibili con l’ordinaria diligenza, potendo fondare la nuova determinazione soltanto su elementi sopravvenuti o su circostanze non precedentemente rilevabili.
Nella riedizione del potere successiva all’annullamento giurisdizionale, l’amministrazione è preclusa dall’introdurre motivi ostativi già emergenti o conoscibili nell’istruttoria originaria, salvo che dimostri la loro sopravvenienza o la non precedente rilevabilità.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della condanna dell’amministrazione soccombente alle spese di giudizio.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale ulteriore fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
Massime di principio
- Quando un immobile è asseritamente realizzato fuori dal centro abitato prima dell’entrata in vigore della l. n. 765/1967, l’amministrazione deve accertare puntualmente la data di realizzazione prima di stabilire se fosse necessario un titolo edilizio e se trovi applicazione la disciplina del condono edilizio.
- Il diniego di una domanda di condono non può fondarsi sulla mancata acquisizione di un parere espresso quando, secondo la disciplina regionale applicabile ratione temporis, il decorso del termine previsto ha determinato la formazione del silenzio-assenso.
- Un nulla osta favorevole non può essere considerato inefficace per il solo avvio di un procedimento di annullamento in autotutela: fino all’adozione di un provvedimento conclusivo, il titolo conserva efficacia e non costituisce elemento ostativo.
- L’amministrazione che, in esecuzione di una sentenza di annullamento, riesercita il potere deve svolgere un’istruttoria completa e coerente, accertando con precisione sia la data del manufatto originario sia quella delle eventuali opere successive; il generico richiamo a fotografie o riprese aerofotogrammetriche non è sufficiente se la documentazione non è prodotta e non sono individuate le epoche di realizzazione.
- Ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, nella riedizione del potere successiva all’annullamento giurisdizionale l’amministrazione non può introdurre motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria originaria o conoscibili con ordinaria diligenza, se non dimostra che si tratta di elementi sopravvenuti o non precedentemente rilevabili.
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