Cassazione Penale, Sentenza n. 17073/2026 del 12/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli imputati erano stati condannati in relazione a trasferimenti fittizi di titolarità di un bar (società "Kimera Caffè" e successivo ramo d'azienda ceduto ad "Adrenalina Café") finalizzati, secondo l'accusa, a eludere la confisca di prevenzione e ad agevolare il clan Cesarano. Aniello Falanga è stato ritenuto autore del trasferimento fraudolento con l'aggravante mafiosa; Giuseppina e Luigi Falanga sono stati ritenuti partecipi del trasferimento (ma la Corte d'appello ha escluso nei loro confronti l'aggravante mafiosa) e imputati anche per falso ideologico (poi assolti dal Tribunale). Anna Longobardi era risultata socia unica all'atto della costituzione della Kimera Caffè e poi accusata di avere fittiziamente assunto la titolarità per lo stesso scopo elusivo. In Cassazione i difensori hanno impugnato, tra l'altro, la fondatezza del dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis, la corretta valutazione delle attenuanti e la tempestività/ decorso dei termini di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Aniello Falanga (confermata la responsabilità e la condanna, compresa l'aggravante mafiosa, già riconosciuta in appello) e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. I ricorsi di Giuseppina e Luigi Falanga sono stati invece ritenuti non manifestamente infondati: il reato loro contestato (capo B, del 31/10/2017) si è estinto per prescrizione il 11/01/2026 e pertanto la sentenza di merito è stata annullata senza rinvio nei loro confronti ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p. Il ricorso di Anna Longobardi è stato ritenuto fondato sul punto della prescrizione: il reato contestato (capo A, del 07/04/2016) era prescritto già al 15/01/2024 e la sentenza di appello è stata annullata senza rinvio nei suoi confronti. In sintesi: confermata la condanna per Aniello; annullate senza rinvio le decisioni di merito a favore di Giuseppina, Luigi e Anna per intervenuta prescrizione.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
Norma che punisce il trasferimento fittizio di valori con finalità elusive o di agevolazione. La Cassazione precisa che il reato richiede il dolo specifico in capo all'interponente; il c.d. intestatario fittizio risponde solo se consapevole della finalità elusiva perseguita dal dante causa.
art. 416-bis cod. pen. (e art. 416-bis.1 citato)
Rilevanza dell'aggravante mafiosa: la Corte territoriale ha ritenuto configurabile l'aggravante nei confronti di Aniello sulla base della funzione logistica del bar rispetto al clan Cesarano; l'aggravante ha effetti sul decorso della prescrizione (sospensione/riapertura del termine).
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Richiamati in tema di determinazione della pena e dei parametri di commisurazione; la valutazione delle attenuanti generiche e della misura della pena rientra nel sindacato di merito e non è sindacabile in Cassazione se non per errori di diritto evidenti.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda che sono ammissibili i motivi di diritto (es. violazione di legge, carenza di motivazione sotto profili giuridici); non sono ammissibili censure che implichino nuova valutazione probatoria o riconsiderazione di credibilità.
art. 160 e art. 161 cod. pen.
Richiamati in ordine agli effetti delle aggravanti (mafiosa) sul decorso della prescrizione e sulle ipotesi di sospensione/riapertura dei termini prescrizionali.
art. 616 cod. proc. pen.
Consentita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso: applicata nei confronti di Aniello Falanga.
art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Base normativa per l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione; applicata a favore di Giuseppina e Luigi Falanga.
art. 129 cod. proc. pen.
Citato in riferimento all'impossibilità di riconoscere cause di proscioglimento non evidenti dagli atti che giustifichino decisioni alternative alla dichiarazione di estinzione per prescrizione.
Massime di principio
- In caso di ricorso in Cassazione, le doglianze che richiedono una nuova valutazione delle prove o della credibilità dei testimoni sono generalmente inammissibili: la Corte non riconsidera il merito probatorio se non per profili giuridici specifici.
- Il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) richiede il dolo specifico dell'interponente; il soggetto che accetta la fittizia intestazione è punibile solo se consapevole della finalità elusiva o agevolativa perseguita dall'interponente.
- La configurazione dell'aggravante mafiosa (art. 416-bis) può incidere sul decorso della prescrizione; tuttavia l'aggravante va provata con argomentazione adeguata e distinta rispetto alla mera fittizietà delle intestazioni.
- Se la prescrizione del reato si è perfezionata anteriormente alla pronuncia di appello o la sua applicazione era obbligatoria e non riconosciuta, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza di merito per estinzione del reato.
- La determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti/agggravanti rientrano principalmente nel sindacato di merito; in Cassazione possono essere censurate solo per errori di diritto manifesti o carenze motivazionali gravi.
- Quando si difende un presunto intestatario fittizio, è strategico dimostrare l'assenza di consapevolezza della finalità elusiva (es. assenza di convivenza, distanza temporale, mancanza di risorse o competenze) per escludere la responsabilità personale.
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