Cassazione Penale, Sentenza n. 3530/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La difesa ha impugnato l'ordinanza per "nullità" ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., denunciando manifesta illogicità della motivazione: secondo il ricorrente il sequestro preventivo richiedeva la prova del reato presupposto e del relativo collegamento con la somma rinvenuta (Euro 164.800) nell'autovettura; inoltre si censurava il presunto travisamento da parte del Tribunale delle pronunce della Corte di Cassazione richiamate, le quali, a detta della difesa, riguarderebbero i presupposti del reato di ricettazione e non quelli per l'adozione di misure cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato sulle ordinanze di riesame relative a provvedimenti reali sia limitato alla violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 comma 1 cod. proc. pen., e che il vizio dedotto (manifesta illogicità) non fosse configurabile: l'ordinanza impugnata era sorretta da motivazione non meramente apparente, fondata su ricostruzione incontroversa dei fatti e su elementi idonei a sostenere il "fumus" del delitto ipotizzato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Norma richiamata dalla difesa come fondamento della censura di nullità dell'ordinanza per manifesta illogicità della motivazione; la Corte però non ha ritenuto sussistere un vizio di tal genere idoneo a determinare nullità.
art. 325 comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce il limite del sindacato della Corte di cassazione sulle ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali: è consentita la censura per violazione di legge, salvo che sussista una mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente collegata all'inosservanza di norme processuali.
art. 23 comma 8 DL 137/2020
Previsione procedurale che ha consentito la trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero ai fini del procedimento davanti alla Corte; il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso richiamando giurisprudenza sulla sussistenza del 'fumus' di ricettazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente al versamento di Euro 3.000.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle ordinanze di riesame che riguardano provvedimenti reali è molto limitato: può essere censurata essenzialmente la violazione di legge o l'assenza assoluta di motivazione; non è ammessa una rinnovata valutazione del merito o delle risultanze di fatto.
- La censura per "manifesta illogicità" della motivazione richiede che la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente per inosservanza di norme processuali; argomentazioni generiche o la diversità di interpretazione delle prove difficilmente sono sufficienti.
- Il "fumus" di reato (es. ricettazione) può essere ritenuto anche sulla base di elementi indiziari concreti e coerenti (es. ingente somma di denaro priva di plausibile giustificazione), purché la ricostruzione sia motivata e non contraddetta da risultanze incontroverse.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente corre il rischio della condanna alle spese e del pagamento alla Cassa delle Ammende; per evitare ciò l'impugnazione deve cogliere profili di illegittimità giuridica rilevanti e specifici, non solo contestazioni valutative.
- Quando si impugnano provvedimenti che confermano misure reali, è strategico focalizzarsi su specifiche violazioni procedurali o carenze formali della motivazione piuttosto che su una diversa valutazione delle prove, dato il limitato sindacato in Cassazione.
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