Cassazione Civile, Ordinanza n. 23648/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte dei giudici tributari di merito, dell’azione proposta contro il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso di ritenute operate su interessi relativi a prestiti obbligazionari. La società sosteneva di avere diritto al rimborso invocando l’art. 63 TFUE, l’art. 26-quater del d.P.R. n. 600 del 1973 e la Convenzione Italia-Francia contro la doppia imposizione, deducendo inoltre di essere beneficiario effettivo e di avere correttamente prospettato le ragioni della pretesa. Con il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente e violazione degli artt. 24 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando anche il richiamo a una pronuncia non pertinente; (2) violazione dell’art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 121 c.p.c. e dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che il ricorso introduttivo non fosse inammissibile per carenza di motivi, perché le ragioni erano state indicate nell’istanza di rimborso e comunque nel ricorso; (3) violazione dell’art. 26-quater del d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di beneficiario effettivo; (4) violazione della Convenzione Italia-Francia contro la doppia imposizione; (5) violazione dell’art. 63 TFUE sulla libera circolazione dei capitali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo solo in parte inammissibile e per il resto infondato, osservando che la sentenza d’appello conteneva una motivazione comprensibile e che, nel caso di motivazione per relationem, la ricorrente non aveva assolto l’onere di indicare compiutamente sia la motivazione della decisione di primo grado sia le specifiche critiche mosse con l’appello. Ha poi dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, affermando che nel processo tributario sussiste un onere di allegazione dei fatti costitutivi e dei motivi nel ricorso introduttivo, anche nei giudizi di rimborso, e che il ricorso contro il silenzio-rifiuto non è "autogiustificante"; inoltre il motivo era formulato in modo alternativo e non coerente con la ratio decidendi, e non era correttamente correlato alla sentenza impugnata. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati ritenuti mere riproposizioni di questioni di merito assorbite dalla declaratoria di inammissibilità pronunciata nei gradi di merito, quindi non esaminabili in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 63 TFUE
La censura fondata sulla libera circolazione dei capitali è stata ritenuta assorbita e non esaminabile, poiché il giudizio si era chiuso con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo nei gradi di merito.
art. 26-quater d.P.R. n. 600 del 1973
La doglianza sulla qualità di beneficiario effettivo è stata considerata attinente al merito e quindi non scrutinabile in cassazione perché assorbita dall’inammissibilità del ricorso di primo grado.
Convenzione Italia-Francia contro la doppia imposizione
La relativa censura è stata reputata questione di merito assorbita dalla declaratoria di inammissibilità e quindi non esaminata.
art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario i motivi nuovi sono ammissibili solo nei limiti dei motivi aggiunti e alle condizioni di legge; la censura al riguardo è stata dichiarata inammissibile perché non specificamente sviluppata e non correttamente correlata alla sentenza impugnata.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta sufficiente e comprensibile, nonostante la sinteticità e il richiamo per relationem alla decisione di primo grado.
art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992
Il ricorso introduttivo del processo tributario deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi e gli elementi necessari; il ricorso contro il silenzio-rifiuto non è autogiustificante.
art. 121 c.p.c.
È stata richiamata dalla ricorrente, ma la censura è stata respinta perché non pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
È stata richiamata dalla ricorrente, ma la questione è stata ritenuta non decisiva rispetto alla decisione impugnata.
art. 7 d.P.R. n. 546 del 1992
È stato valorizzato per affermare che i poteri istruttori del giudice tributario operano nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, confermando l’onere di allegazione in capo al contribuente.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
Indicati come base del procedimento camerale di cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato ritenuto irrilevante l’errato richiamo a tale numero quando la censura riguardava in realtà violazioni processuali.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Richiamato per sottolineare l’onere della ricorrente di indicare specificamente gli atti e i contenuti necessari a censurare la motivazione per relationem.
art. 112 c.p.c.
È stato evocato nella ricostruzione della giurisprudenza sulla motivazione per relationem, quale parametro rispetto all’omessa considerazione dei motivi di appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario il ricorso introduttivo deve contenere una specifica allegazione dei fatti costitutivi e dei motivi di contestazione, anche nei giudizi di rimborso: il ricorso contro il silenzio-rifiuto non è di per sé autosufficiente né "autogiustificante".
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo assorbe e rende non scrutinabili in cassazione le doglianze che attengono al merito sostanziale della pretesa tributaria.
- Quando la sentenza d’appello è motivata per relationem, il ricorrente in cassazione deve indicare compiutamente la motivazione del primo giudice recepita e le specifiche critiche formulate con l’atto di appello; altrimenti la censura è inammissibile o infondata.
- Nel processo tributario i motivi aggiunti sono ammissibili solo nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992; non è consentito introdurre liberamente nuovi profili difensivi in corso di causa.
- I poteri istruttori del giudice tributario non eliminano il principio dispositivo e operano entro il perimetro dei fatti dedotti dalle parti.
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