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Sentenza

Sentenza n. 6714/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento mai comunicato e/o notificato dallo Sportello Unico Immigrazione di Roma, con il quale si decretava la chiusura per mancato interesse alla conclusione della procedura di emersione irregolare di cittadini extracomunitari ex art. 103 del Decreto –Legge 19 maggio 2020 n. 34, presentata dal datore di lavoro in data 09.06.2020, contraddistinta dal codice identificativo -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202302379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare per mancato interesse alla conclusione della procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di archiviazione della domanda di emersione presentata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020, deducendo l'unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. Ha sostenuto di non essere stata posta in condizione di conoscere lo stato della pratica, poiché non le sarebbero stati notificati né l'esito della procedura né il preavviso di rigetto. L'Amministrazione ha documentato di avere inviato la comunicazione dei motivi ostativi sia al datore di lavoro sia alla lavoratrice, rilevando inoltre la mancata produzione della ricevuta del contributo forfettario, della prova della presenza ininterrotta in Italia, del reddito richiesto e dell'idoneità alloggiativa. La lavoratrice non ha contestato nel merito tali carenze documentali e non ha adeguatamente documentato neppure il dedotto decesso del datore di lavoro. È emerso altresì che la ricorrente non risultava sottoposta a rilievi fotodattiloscopici, sicché occorreva fornire documentazione idonea a provare la presenza ininterrotta sul territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Il Collegio ha confermato l'orientamento già espresso in sede cautelare, osservando che la comunicazione dei motivi ostativi del 17 agosto 2021 era stata inviata via e-mail anche alla ricorrente e indicava puntualmente la documentazione mancante. La doglianza relativa alla violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 non è stata quindi ritenuta fondata. In ogni caso, la ricorrente si è limitata a contestazioni formali, senza dimostrare il possesso dei requisiti sostanziali né produrre la documentazione richiesta. In particolare, non risultando fotosegnalata, avrebbe dovuto provare la presenza ininterrotta in Italia mediante dichiarazione di presenza o documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; tale prova non è stata fornita. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

    I lavoratori stranieri “devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici”; “in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020”.

    La prova della presenza ininterrotta in Italia costituisce requisito necessario della procedura di emersione. Quando il lavoratore non risulta fotosegnalato, tale requisito deve essere dimostrato mediante documentazione conforme alle modalità previste dalla disposizione.

  • art. 103, comma 6, d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    La disposizione è richiamata quale fonte del requisito reddituale necessario per l'accoglimento della domanda di emersione.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il preavviso di rigetto deve consentire all'interessato di conoscere i motivi ostativi e la documentazione mancante; nel caso concreto, la comunicazione inviata via e-mail alla lavoratrice è stata ritenuta idonea a escludere la violazione dedotta.

  • art. 8, comma 2, decreto del Ministero dell'Interno 27 maggio 2020

    La ricevuta del pagamento del contributo forfettario è stata considerata tra i documenti necessari ai fini della valutazione della domanda di emersione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e dei terzi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, la mancata produzione della prova della presenza ininterrotta del lavoratore in Italia costituisce carenza sostanziale ostativa all'accoglimento della domanda, quando il lavoratore non risulti sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020.
  • Quando il lavoratore non risulta fotosegnalato, la presenza in Italia deve essere provata mediante dichiarazione di presenza o attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici, oltre alla dimostrazione che il lavoratore non abbia lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
  • Il preavviso di rigetto è idoneo a soddisfare l'art. 10-bis della l. n. 241/1990 quando è comunicato all'interessato e indica specificamente i motivi ostativi e la documentazione necessaria per superare le carenze rilevate.
  • La contestazione di soli vizi formali del procedimento non è sufficiente a ottenere l'annullamento del diniego o dell'archiviazione quando l'interessato non contesta nel merito la mancanza dei requisiti sostanziali e della documentazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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