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Ordinanza

Ordinanza n. 305/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo: 1. del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale, in persona del Direttore Centrale p.t. del 8 maggio 2025, pubblicato in pari data sul Bollettino Ufficiale del Personale, Supplemento Straordinario 1/22, di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del Concorso Interno alla Polizia di Stato, per titoli ed esame, per la copertura di 411 posti per Vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 4 aprile 2024; 2. della scheda valutazione titoli del ricorrente (prima scheda valutazione titoli), resa visibile in Intranet sull'area riservata ai concorrenti, nella parte in cui non valuta i seguenti titoli: A. corso di formazione per Utilizzo ed insegnamento delle armi speciali di reparto e dei relativi accessori (sezione A6); B. abilitazione alla costruzione di armi comuni da sparo (sezione B1-B7); e del relativo verbale n. 72 del 13 marzo 2025 della Commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi, ricevuto a seguito di accesso agli atti, di valutazione dei titoli del ricorrente, i cui estremi sono indicati nella scheda valutazione titoli; 3. del verbale n. 80 del 10 aprile 2025 della Commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi, relativo all'istanza di riesame valutazione titoli del ricorrente, nella parte in cui rigetta l'istanza del ricorrente in quanto “l'abilitazione all'insegnamento del l'uso di armi speciali di reparto di cui si lamenta la mancata valutazione, non è un titolo conseguito post lauream”; 4. del verbale n. 81 del 14 aprile 2025 della Commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi e relativa scheda valutazione titoli (seconda scheda valutazione titoli), afferente all'istanza di riesame valutazione titoli del ricorrente, nella parte in cui conferma il precedente rigetto di cui al verbale n. 80; mentre non lo si impugna nella parte in cui riconosce la validità dell'altro titolo relativo al corso di utilizzo ed insegnamento armi speciali di reparto e dei relativi accessori attribuendo il punteggio di 0,2; 5. del verbale n. 82 del 15 aprile 2025 della Commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi, afferente all'istanza di riesame valutazione titoli del ricorrente, nella parte in cui respinge la richiesta del ricorrente relativa alla valutazione del corso di utilizzo ed insegnamento armi speciali di reparto e dei relativi accessori (già oggetto di valutazione favorevole di cui al verbale n. 81 del 14 aprile 2025), in quanto la Commissione da ulteriore valutazione ritiene che il corso in questione rientri nella formazione del corso di istruttore di tiro; 6. della rinnovata scheda valutazione titoli del ricorrente all'esito del verbale n. 82 della Commissione esaminatrice (terza scheda valutazione titoli), nella parte in cui non valuta i seguenti titoli: A. Corso di formazione per Utilizzo ed insegnamento delle armi speciali di reparto e dei relativi accessori (sezione A6); B. Abilitazione alla costruzione di armi comuni da sparo (sezione B1-B7); 7. del verbale n. 6 del 24 giugno 2024 della Commissione esaminatrice, e del relativo allegato prospetto contenente i criteri di valutazione, con il quale vengono determinati i criteri di valutazione dei titoli, in sostituzione del precedente verbale n. 2 del 27 maggio 2024, e segnatamente: nella parte in cui, in riferimento alla valutazione dei titoli di cultura di cui all'art. 8, comma 1, lettera b del bando di concorso, dispone che “la Commissione chiarisce che il requisito di cui al precedente numero 4 (abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni) è da intendersi come titolo conseguito post lauream”; 8. ove esistente, ancorché non conosciuto, di ogni ulteriore atto, che disponga che il requisito di cui al numero 4 dell'art. 8 comma 1 lettera b del bando di concorso (abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni) è da intendersi come titolo conseguito post lauream; 9. per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del presente ricorso; quanto ai motivi aggiunti depositati in data 25 novembre 2025: 1. del verbale n. 86-bis del 17 settembre 2025 della Commissione esaminatrice del concorso interno alla Polizia di Stato, per titoli ed esame, per la copertura di 411 posti per Vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 4 aprile 2024, afferente alla rivalutazione del ricorrente in ritenuto adempimento dell’ordinanza collegiale n. 16179/2025 e che ha confermato il precedente punteggio attribuito; verbale mai notificato, mai processualmente comunicato e rinvenuto nel fascicolo informatico quale atto depositato dall’amministrazione in data 26 settembre 2025; 2. della “relazione” difensiva del Servizio Contenzioso e Affari Legali della Direzione Centrale per gli affari Generali e le Politiche del Personale del Ministero dell’Interno N333CAL/C/4403, priva di data e numero di protocollo, inoltrata all’Avvocatura Generale dello Stato, afferente al contenzioso in oggetto ed all’ordinanza collegiale istruttoria n. 16179/2025, mai notificata, mai processualmente comunicata e rinvenuta nel fascicolo informatico quale atto depositato dall’amministrazione in data 26 settembre 2025; 3. per quanto di ragione e lesivo dell’interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del ricorso; nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente a vedersi attribuiti nel concorso di cui trattasi e pertanto nella impugnata graduatoria, l’ulteriore punteggio di 2,2 afferente ai seguenti titoli: A. Utilizzo e insegnamento delle armi speciali di reparto e dei relativi accessori (punti 0,2 - categoria A6 nella scheda di valutazione titoli corrispondente alla categoria titoli di cui all’art. 8 comma 1 lettera a) n. 7 del bando di concorso); B. Abilitazione alla costruzione delle armi comuni da sparo (punti 2 - categoria B1-B7 nella scheda di valutazione titoli corrispondente alla categoria titoli di cui all’art. 8 comma 1 lettera b) n. 4 del bando di concorso) e, conseguentemente, vedersi attribuito il punteggio finale nella impugnata graduatoria di 72,508 rispetto a quello attuale di 70,308, con ogni conseguenza ai fini della nomina a vincitore ed invio al corso di formazione con assegnazione della sede di servizio.

Giustizia amministrativa202508136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e atti di valutazione dei titoli del concorso interno per 411 vice ispettori della Polizia di Stato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso interno per vice ispettore e gli atti della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei suoi titoli. Ha lamentato la mancata attribuzione di 0,2 punti per un corso di formazione sull'utilizzo e insegnamento delle armi speciali di reparto e dei relativi accessori e di 2 punti per l'abilitazione alla costruzione di armi comuni da sparo. In particolare, ha contestato il criterio introdotto dalla Commissione con il verbale n. 6 del 24 giugno 2024, secondo cui le abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni previste dal bando dovevano intendersi come titoli conseguiti post lauream. Ha inoltre impugnato il successivo diniego o mancato riconoscimento dei titoli, nonché la rivalutazione effettuata in asserito adempimento di una precedente ordinanza istruttoria. Con i motivi aggiunti ha contestato il verbale n. 86-bis del 17 settembre 2025 e la relazione dell'amministrazione, chiedendo il riconoscimento complessivo di ulteriori 2,2 punti, l'attribuzione del punteggio finale di 72,508 anziché 70,308 e le conseguenti nomina a vincitore, ammissione al corso di formazione e assegnazione della sede di servizio.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità degli atti impugnati né la spettanza dei punteggi richiesti. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione immediata dell'udienza pubblica per il 7 luglio 2026, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere una misura cautelare sostitutiva. Per assicurare la completezza del contraddittorio, ha ordinato al ricorrente di notificare il ricorso e i motivi aggiunti a tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno. Ha assegnato 40 giorni per l'integrazione del contraddittorio e ulteriori 10 giorni per il deposito della prova dell'adempimento. Ha inoltre disposto che il Ministero depositi, entro 60 giorni, una relazione sulle censure formulate nei motivi aggiunti, con particolare riferimento alla distinzione tra la frequenza del corso per istruttore di tiro e il conseguimento dello specifico titolo relativo all'utilizzo e insegnamento delle armi speciali di reparto. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Ogni valutazione sul ricorso e sui motivi aggiunti è stata espressamente riservata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente al giudice, nel bilanciamento degli interessi nella fase cautelare, di fissare con immediatezza l'udienza di merito, così tutelando le esigenze cautelari senza definire la controversia.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti.

Massime di principio

  • Quando, nella fase cautelare, le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate dalla rapida definizione del merito, il giudice può fissare immediatamente l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi sull'effettiva fondatezza delle censure o concedere una misura cautelare tipica.
  • In una controversia concernente una graduatoria concorsuale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria quando l'eventuale accoglimento del ricorso possa incidere sulle rispettive posizioni.
  • Quando il numero dei controinteressati rende eccessivamente gravosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, indicando contenuti e termini dell'adempimento.
  • Prima di decidere nel merito su contestazioni tecniche relative alla valutazione di titoli concorsuali, il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione che prenda posizione specifica sulle deduzioni del ricorrente e chiarisca i presupposti della valutazione effettuata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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