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Sentenza

Sentenza n. 15615/2026 - Roma, Sezione 5T

Giustizia amministrativa202310314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., sulla base della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse all’azione. Non ha esaminato nel merito le censure contro gli atti impugnati. Ha disposto la compensazione delle spese di lite in ragione della natura degli interessi coinvolti.

TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2023 e atti presupposti e connessi, tra cui il parere del Consiglio di Stato, la Circolare n. 3/2022 e provvedimenti del Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia del 14 aprile e 9 giugno 2022

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2023 e degli atti prodromici, susseguenti o connessi: il parere del Consiglio di Stato del 5 aprile 2023, la Circolare n. 3/2022 del 1° aprile 2022 e tre provvedimenti del Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia adottati nell’aprile e giugno 2022. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 6 maggio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’azione e ha chiesto che il Tribunale ne prendesse atto, domandando la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Considerato che – alla luce di quanto dichiarato dalla parte ricorrente – il Collegio deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La dichiarazione sopravvenuta del ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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