Cassazione Civile, Ordinanza n. 27545/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento di irrogazione di sanzioni riferito al periodo d’imposta 2015, applicato in relazione a componenti negativi di reddito connessi a beni che l’Ufficio ha ritenuto non effettivamente scambiati. In sede di verifica erano state contestate emissioni di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, concernenti una irregolare somministrazione di lavoro e compravendite di merci, oltre all’indebita emissione di note di credito a storno di ricavi. La società aveva impugnato l’atto, ma sia il giudice di primo grado sia quello d’appello avevano respinto il ricorso, ritenendo provata dall’Ufficio l’inesistenza oggettiva delle operazioni e non assolto dalla contribuente l’onere della prova contraria. In cassazione la società ha proposto tre motivi: nullità della sentenza per motivazione solo apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione; violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita inversione dell’onere della prova e mancato esame della documentazione prodotta; violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere il giudice d’appello respinto la censura relativa alla sentenza di primo grado senza confrontarsi con le prove ritualmente acquisite.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione comprensibile e completa, sufficiente a soddisfare il requisito costituzionale. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che essi, sotto veste di violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha inoltre ritenuto che non vi fosse inversione dell’onere della prova, ma corretta valutazione della sufficienza degli elementi indiziari offerti dall’Ufficio e della mancata prova contraria da parte della contribuente. Sono state confermate la condanna alle spese, la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.l. 2 marzo 2016, n. 12
sanzione pari al 25% dei componenti negativi di reddito relativi a beni non effettivamente scambiati
norma base del trattamento sanzionatorio applicato al caso di componenti negativi relativi a operazioni ritenute inesistenti
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente per dedotta nullità della sentenza tributaria per motivazione apparente
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 36 d.lgs. 546/1992 quale parametro della motivazione della sentenza tributaria
art. 112 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per lamentare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato a fondamento dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge nei motivi secondo e terzo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità della sentenza per vizi di motivazione e processuali
art. 2697 c.c.
la Corte esclude che sia stato invertito l’onere della prova, ritenendo corretto l’accertamento della sufficienza della prova fornita dall’Ufficio e della mancata prova contraria
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a una nuova valutazione del merito
art. 96, terzo comma, c.p.c.
applicato per la condanna della parte ricorrente per responsabilità processuale aggravata, in conseguenza della conferma della proposta di definizione accelerata
art. 96, quarto comma, c.p.c.
richiamato per la liquidazione di un’ulteriore somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta, in caso di rigetto, l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è sufficientemente resa quando consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche senza una confutazione analitica di ogni singola allegazione o prova non ritenuta decisiva.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio o un diverso accertamento dei fatti, riservati al giudice di merito.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio può assolvere l’onere probatorio mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; spetta poi al contribuente fornire prova contraria dell’effettiva esistenza delle operazioni.
- Non è configurabile inversione dell’onere della prova quando il giudice ritiene semplicemente che gli elementi offerti dall’Amministrazione siano sufficienti e che la parte contribuente non abbia dato adeguata prova contraria.
- La sentenza d’appello assorbe le eventuali nullità della decisione di primo grado, sicché la doglianza diretta solo contro il primo giudizio non può condurre di per sé all’accoglimento del ricorso in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27420/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27426/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27435/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27441/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27451/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27452/2024 del 23/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →