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Sentenza

Sentenza n. 1093/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sez. Lavoro, n. 500/2025, depositata e resa pubblica il 04.02.2025, R.G. 13184/2023, notificata all’Amministrazione intimata in data 30.07.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come da attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 19.11.2025;

Giustizia amministrativa202502433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sez. Lavoro, n. 500/2025, relativa all’accredito sulla Carta elettronica del docente di € 2.500 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo la mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, n. 500/2025, notificata all’Amministrazione il 30 luglio 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 19 novembre 2025. Ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione puntuale del titolo mediante accredito sulla Carta elettronica del docente dell’importo di € 2.500 per ciascuno degli anni scolastici indicati, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, rilevando la mancata impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza azionata, nonché il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha quindi ordinato al Ministero di dare puntuale e completa esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo un termine di ulteriori sessanta giorni. Il Commissario opera senza compenso, poiché l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia, anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’Amministrazione, e che gli atti del Commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico secondo le modalità indicate in motivazione. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha applicato quale penalità di mora gli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’insediamento del Commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in € 552, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di imporre all’Amministrazione gli adempimenti necessari all’attuazione del titolo.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, in presenza dei presupposti dell’ottemperanza, di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e adottare le misure necessarie, comprese quelle previste dal comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata negli interessi legali sull’importo dovuto fino all’insediamento del Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il Commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile per analogia alle altre condanne pecuniarie quando il Commissario è un dirigente dell’Amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento o l’attribuzione di una somma di denaro, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e, in caso di persistente inerzia, nominare un Commissario ad acta con un ulteriore termine per l’adempimento.
  • La mancata impugnazione del titolo, attestata dalla cancelleria, e il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione integrano i presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
  • Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto e decorrere dalla notificazione o comunicazione della decisione di ottemperanza fino all’insediamento del Commissario ad acta.
  • Il munus di Commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
  • Quando il Commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’Amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso, in quanto ricompreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola è applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle soggette alla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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