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Sentenza

Sentenza del 20/11/2017 n. 27437 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Gli utenti avevano chiesto la restituzione dell'IVA applicata sulla Tariffa di igiene ambientale (TIA), ritenendola indebitamente addebitata. A.M.I.U. ha impugnato la decisione sostenendo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, la debenza dell'IVA sulla TIA, l'errata applicazione della normativa nazionale ed europea e l'errata valutazione della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di A.M.I.U. Ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, poiché la domanda di rimborso dell'IVA proposta dall'utente finale contro il prestatore del servizio riguarda un rapporto privatistico e non un rapporto tributario con l'amministrazione finanziaria. Ha inoltre confermato che sulla TIA non è dovuta l'IVA, poiché la tariffa presenta elementi autoritativi: è imposta unilateralmente, i costi sono predeterminati dal soggetto pubblico e manca un rapporto sinallagmatico fondato su un corrispettivo volontariamente pattuito. È stata ritenuta corretta anche l'inammissibilità dell'appello sulla prescrizione, trattandosi di una questione di dettaglio e non della violazione di un principio regolatore della materia. A.M.I.U. è stata condannata alle spese processuali, liquidate in 3.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre spese forfettarie del 15%, nonché al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 4, c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente in materia di giurisdizione, violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa pronuncia.

  • Art. 339 c.p.c.

    Limita l'appellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace; la specifica questione della prescrizione non è stata considerata principio regolatore della materia.

  • Art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Prevede una specifica disciplina della prescrizione, la cui eventuale violazione non integra, di per sé, la violazione di un principio informatore della materia ai fini dell'appellabilità della sentenza equitativa.

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 1, 2, 9, 13, 25, 73 e 78

    La normativa IVA dell'Unione non impone l'applicazione dell'imposta a una tariffa pubblica priva di un corrispettivo derivante da un rapporto sinallagmatico; nel caso esaminato, gli elementi autoritativi della TIA escludono il presupposto dell'IVA.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 2, n. 1, artt. 6, 18 e 74, comma 4, nonché Tabella A, parte III, voce n. 127-sexiesdecies

    Le disposizioni interne sull'IVA e sull'aliquota applicabile ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti operano quando la prestazione è resa dietro corrispettivo; non sono decisive quando la TIA ha natura autoritativa e manca un corrispettivo contrattuale.

  • D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, art. 1

    Per le operazioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati [...] possono essere emesse bollette che tengono luogo delle fatture.

    La previsione riguarda operazioni soggette a IVA e rese con corrispettivo; non dimostra, da sola, l'assoggettabilità a IVA della TIA quando manca un rapporto sinallagmatico.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La domanda dell'utente finale per ottenere dal fornitore la restituzione dell'IVA indebitamente addebitata appartiene, di regola, alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguarda un rapporto privatistico e non l'impugnazione di un atto impositivo.
  • Quando un prelievo per un servizio pubblico è imposto unilateralmente, con costi predeterminati dall'autorità e senza possibilità di negoziazione o volontarietà dell'utente, può mancare il rapporto sinallagmatico necessario per applicare l'IVA.
  • La mera qualificazione normativa o amministrativa di un servizio come soggetto a IVA, così come la previsione di modalità di fatturazione, non è sufficiente se nella concreta fattispecie manca un corrispettivo per una prestazione resa nell'ambito di un rapporto contrattuale.
  • Occorre distinguere tra TIA e altri prelievi ambientali eventualmente aventi natura tributaria: la giurisdizione e il regime applicabile dipendono dalla specifica natura del prelievo e dall'atto contestato.
  • Nel giudizio relativo a una sentenza pronunciata secondo equità dal giudice di pace, la contestazione di una specifica regola sulla prescrizione non rende automaticamente la decisione appellabile; deve trattarsi della violazione di un principio regolatore della materia.
  • La decisione riguarda la TIA nella configurazione esaminata dalla Corte e non consente di estendere automaticamente la conclusione a ogni tariffa o tributo ambientale diverso.

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